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20/03/2019


Il 31 marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo certificato di revisione 2019, in ottemperanza alla direttiva UE n. 2014/45 sull'ispezione obbligatoria dei veicoli a motore.
Il certificato di revisione è un attestato in forma cartacea, rilasciato dagli appositi centri di revisione, ACI e motorizzazione che riporta la valutazione complessiva del mezzo a seguito del controllo tecnico.

In particolare, contiene tutti i risultati emersi nelle prove svolte, con i corrispondenti valori riscontrati e trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La periodicità dell'ispezione resta invece invariata (dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e in seguito ogni due anni), così come il tariffario della verifica (45 euro in Motorizzazione e 66,8 euro nei Centri convenzionati).

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Chilometraggio alla luce del sole

Una delle principali novità riguarda l’obbligo di riportare sul certificato i chilometri effettivi percorsi dal veicolo. L’obiettivo è quello di evitare le truffe rendendo più trasparente la fase di compravendita, tutelando sia il venditore del veicolo, in grado di dimostrarne l’effettivo utilizzo, sia l’acquirente, messo al riparo dalla manomissione del contachilometri per indicare una percorrenza minore.
In più, viene istituita una responsabilità per il proprietario dell'auto, che diventa garante dello stato della propria vettura.

Valutazione complessiva del mezzo e chilometraggio del veicolo, oltre che nel certificato di revisione confluiscono anche nel DUC “Documento unico di circolazione” dell’auto o del veicolo, caricato anche online sul portale dell’Automobilista, a disposizione di chiunque.

Il Documento Unico di Circolazione, chiamato anche foglio unico di circolazione, è il nuovo certificato veicoli, introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Contiene in un unico documento il libretto di circolazione + il certificato di proprietà

Personale qualificato per i controlli

A svolgere le revisioni sono gli ispettori ministeriali per i centri statali oppure i tecnici autorizzati per le officine private. La direttiva fissa regole più severe per il personale delle officine private addetto ai controlli: dovrà possedere un elevato livello di competenze, che sarà acquisito tramite una formazione iniziale e dei corsi periodici di aggiornamento.

Il Ministero effettuerà delle verifiche non solo sulla preparazione dei tecnici ma anche sull’omologazione delle apparecchiature e potrà revocare la licenza alle officine che non rispetteranno gli standard.

E se il veicolo non passa la revisione?

Per i mezzi respinti sarà indicata la dicitura “Revisione ripetere – Da ripresentare a visita entro un mese”, un’espressione che riguarderà solo i veicoli che presentano piccoli difetti da ripristinare entro un termine di 30 giorni.
Qualora le anomalie riscontrate fossero tali da compromettere la sicurezza dell’auto o della moto, verrà invece riportata la locuzione “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”.

Circolazione senza revisione: cosa si rischia?

Circolando con un veicolo non revisionato si rischia una sanzione amministrativa che varia dai 169 ai 680 euro, un importo che si raddoppia nel caso in cui l’ispezione venga omessa per più di una volta.

La legislazione prevede inoltre che il mezzo non in regola venga sospeso dalla circolazione fino all’avvenuta ispezione: in caso di utilizzo durante il periodo di blocco, il trasgressore rischia un fermo amministrativo per 90 giorni e l’applicazione di una multa che varia dai 1.959 ai 7.767 euro.

Mancata revisione e assicurazione

Le conseguenze in campo assicurativo per il mancato controllo periodico dell’autovettura o della moto nei termini stabiliti dalla legge possono essere veramente pesanti.
In caso di incidente, infatti, il guidatore rischia la cosiddetta rivalsa: il diritto della compagnia di richiedere al proprio assicurato la somma dell’indennizzo versato agli altri soggetti coinvolti nel sinistro.

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