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12/08/2022

Il 6 agosto è entrata in vigore la Legge 108/2022 che ha validato, con alcune modifiche, quanto temporaneamente già disposto dal Decreto Legge 68/2022.
Si tratta dell’ennesima emissione di regole che rende ancora più complessa la materia della circolazione stradale.

Questa volta però sono stati finalmente modificati alcuni articoli del Codice della Strada, in modo da rendere più unitaria la regolamentazione della materia.

Qui ti raccontiamo le novità introdotte nel Codice della Strada.
L’intenzione del legislatore è aumentare la sicurezza e velocizzare alcune procedure amministrative.





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In caso di incidenti o imprevisti in strada affidati ad ARAG.

 
 
 
Le biciclette a pedalata assistita

Le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse sono equiparate ai ciclomotori, con conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino) e con la previsione di sanzioni specifiche per chi le modifica e chi le utilizza.

Ricordiamo che le biciclette a pedalata assistita sono considerate “velocipedi” se dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci) la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

La nuova norma stabilisce che i velocipedi a pedalata assistita che non hanno una o più delle caratteristiche o prescrizioni sopra indicate sono considerati “ciclomotori” (e quindi devono essere muniti di assicurazione RCA, targa e libretto).

Inoltre chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti.

 
 
I velocipedi elettrici

I velocipedi elettrici (biciclette e monopattini) sono stati inseriti nella categoria dei veicoli per assicurare loro un inquadramento giuridico più chiaro.
Cosa significa? In pratica nulla.
Questa nuova classificazione ha solo la funzione di distinguerli dai “pedoni”.

Le nuove norme non dicono nulla di specifico sulla circolazione dei monopattini elettrici, che resta pertanto regolamentata dalla legge 160/2019.

 
 
Illecito permanente

É stata inserita nel Codice la categoria di “illecito permanente”, nella quale rientrano le violazioni accertate ripetutamente “da remoto” (mancata revisione, carenza di assicurazione, ecc.) e per le quali si vieta il cumulo delle sanzioni, a meno che il soggetto sia stato fermato o abbia ricevuto notifica delle varie violazioni.

Cosa comporta questo?

La norma (art. 198 bis del Codice della Strada) pare di difficile comprensione e potrebbe essere interpretata in modi diversi, per come è stata scritta.

Ci saranno probabilmente molte contestazioni.


 
 
Rilascio della patente di guida

Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, velocizzare il rilascio della patente di guida, delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale, la nuova legge prevede che:

a) i relativi esami potranno essere effettuati da tutti i dipendenti del Mims, opportunamente formati, e non solo da quelli appartenenti agli uffici preposti;

b) nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare dovrà superare una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare l’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame teorico;

c) i possessori di patente A1 o A2 potranno ottenere, a seguito di un apposito corso di formazione e senza la necessità di un nuovo esame pratico, il rilascio della patente A2 o A.

Ricordiamo che:
A1: patente per motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza massima 11kw;
A2: patente per motocicli di potenza non superiore a 35kw;
A: patente per tutti i motocicli.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale anche in caso di richiesta di risarcimento per sinistro stradale.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita la pagina La Tutela Legale per la Circolazione.

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