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Tramite un avanzato sistema di intelligenza artificiale abbinato alla competenza di un team di professionisti, ARAG consente ai propri clienti di sapere subito e gratuitamente se è possibile fare ricorso contro la multa ricevuta e con quale probabilità di successo.

E se l'esito sarà positivo, ci occuperemo noi di fare ricorso senza alcuna spesa ulteriore.

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Per informazioni

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Lun - Gio: 08:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00
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Ecco come funziona:

 

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Come e quando si può contestare una multa

Quando pagare o fare ricorso?

La multa deve essere pagata al massimo entro 60 giorni dalla notifica oppure impugnata nei modi ed entro i termini indicati nel verbale di contestazione: cioè con ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, oppure con ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica.

Se si decide di pagare, conviene farlo entro i 5 giorni dalla notifica per poter beneficiare della riduzione del 30% dell’importo richiesto.
Il pagamento della multa preclude la possibilità di presentare ricorso.

Se la multa non viene pagata entro 60 giorni, al relativo importo verrà applicato un aumento del 10% per ogni 6 mesi di ritardo e si avvierà la procedura di riscossione del credito tramite la notifica di una cartella esattoriale o di un’ingiunzione fiscale.

Al mancato pagamento della cartella esattoriale o dell’ingiunzione fiscale fa seguito il fermo dell’auto: cioè un provvedimento con il quale si vieta al mezzo “multato” di circolare per strada, e un pignoramento dello stipendio o della pensione.

Quando si prescrivono le multe
Una volta notificata la cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate ha il dovere di procedere con i suddetti provvedimenti entro il termine di 5 anni. Scaduti i 5 anni, infatti, la cartella di pagamento della multa cade in prescrizione e il destinatario è legittimato a non pagarla.

Gli unici atti che hanno l’effetto di interrompere la prescrizione sono appunto il fermo amministrativo, il pignoramento o l’intimazione ad adempiere.

Quando può essere considerata illegittima una multa?

 

La multa può essere illegittima se presenta:

Vizi di forma

I vizi di forma si riferiscono alla procedura che porta all’emissione della multa, nonché alla compilazione del verbale da parte dell’Autorità come, ad esempio, l’erronea indicazione del numero di targa o tipo veicolo.

Per rendere nullo il verbale, il vizio di forma deve essere grave. L’errore deve cioè andare a compromettere i diritti del trasgressore, come avviene ad esempio qualora sul verbale non sia indicata la data della violazione.

La nullità non può essere invocata qualora i vizi siano compensati da altri elementi contenuti nel verbale, senza ledere, quindi, il diritto di difesa del trasgressore. Ad esempio, l’errata indicazione della data di nascita è da ritenersi compensata dalla corretta indicazione del codice fiscale. Ugualmente, l’errata l’indicazione del modello dell’auto deve considerarsi compensata da una corretta descrizione del veicolo e dall’esatta indicazione della targa.

Ecco ad esempio quali possono essere considerati vizi di forma:
• l’omessa oppure l’erronea indicazione della norma del Codice della Strada violata oppure della sanzione comminata;
• l’omessa oppure l’erronea indicazione dell’Autorità competente per il ricorso;
• l’errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
• l’omessa o l’errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione;
• l’errata indicazione delle generalità e la residenza del trasgressore;
• errate o mancanti informazioni relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati del conducente;
• l’omessa o l’errata indicazione della somma da pagare con i relativi termini, nonché delle modalità di pagamento in misura ridotta;
• insufficienti o non chiari i motivi della mancata contestazione immediata dell’infrazione.

Si configura un vizio di forma anche:
• se il verbale è stato notificato tardivamente, oltre il termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione;
• se la multa è stata notificata al vecchio proprietario nonostante l’avvenuto passaggio di proprietà;
• se la multa è stata elevata dagli ausiliari del traffico per infrazioni diverse dal divieto di sosta o di fermata;
• se, nonostante il pagamento, il verbale è stato notificato nuovamente;
• se è stato elevato un doppio verbale per la medesima infrazione.

Vizi sostanziali

I vizi sostanziali riguardano i motivi della multa stessa, cioè come si sono svolti i fatti che hanno portato alla sua emanazione.

A differenza dei vizi formali, che danno sempre luogo all’annullamento, quelli sostanziali devono essere valutati caso per caso ed è sempre necessario fornire la prova del diverso svolgimento dei fatti rispetto a quanto verbalizzato.

Ad esempio, il vizio è da considerarsi sostanziale quando:
• viene contestato il parcheggio in uno stallo destinato ai disabili, quando in realtà le strisce sono bianche;
• viene contestato il parcheggio fuori dagli stalli, quando in realtà questi non sono ben delineati e visibili;
• viene contestata la violazione di un divieto imposto da un cartello, quando in realtà questo non era leggibile perché oscurato dalla vegetazione, collocato dietro una curva, divelto o spostato dal vento, oppure sporcato;
• viene contestata una violazione al codice della strada commessa in una determinata località, quando in realtà in quel giorno il veicolo si trovava altrove;
• viene contestato l’eccesso di velocità tramite autovelox, ma la distanza minima tra il cartello di avviso di controllo elettronico della velocità e la postazione della polizia non è stata rispettata.

Come si può presentare il ricorso?

 

Se si presenta ricorso, è possibile farlo:

Al Prefetto

È possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo ove è avvenuta l’infrazione entro 60 giorni dall’accertamento della violazione. Qualora non sia stato possibile contestare immediatamente la violazione (ad esempio, nel caso dell’eccesso di velocità), il termine decorre dalla notifica del verbale.

Il ricorso al Prefetto può essere presentato inviando una Raccomandata AR o una PEC:
• direttamente in Prefettura;
• o all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (es. al comando della Polizia municipale).

Al ricorso devono essere allegati copia del verbale e i documenti a riprova dell’erroneità della multa.

Al ricorrente è altresì concessa la possibilità di richiedere nel ricorso di essere ascoltato personalmente.

Entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del ricorso, il Prefetto può:
• accoglierlo e disporre l’archiviazione degli atti e l’annullamento della multa;
• respingerlo e ingiungere al trasgressore il pagamento di una somma pari doppio della multa.

Se trascorrono i 120 giorni senza che il Prefetto si pronunci, il ricorso si intende accolto.

Contro la decisione del Prefetto con la quale respinge il ricorso raddoppiando la sanzione è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Al Giudice di Pace

Contro una multa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace, a condizione che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata .

Il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace del luogo ove è avvenuta l’infrazione entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Qualora non sia stato possibile contestare immediatamente la violazione, il termine decorre dalla notifica del verbale.

Il ricorso può essere inviato a mezzo Raccomandata AR o depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace personalmente dal ricorrente o tramite l’assistenza di un avvocato.

In base al valore della multa contestata, il ricorrente è tenuto a pagare le spese vive del ricorso consistenti nel contributo unificato.

A differenza del ricorso al Prefetto, con il ricorso avanti il Giudice di Pace può essere richiesta l’audizione di testimoni oculari, che possono rivelarsi utili per poter dimostrare l’esistenza di vizi sostanziali della multa.

Inoltre, solo con il ricorso al Giudice di Pace può essere chiesta la sospensione della multa, in attesa della decisione.

Esaminato il ricorso, il Giudice di Pace può:
• accogliere il ricorso, annullando in tutto o in parte la multa;
• respingere il ricorso, confermando la multa o rideterminandone l’importo fra un minimo ed un massimo di quanto stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Nel caso in cui il Giudice di Pace respinga il ricorso e confermi l’applicazione della multa, il ricorrente può appellare la decisione in Tribunale.
Diversamente il ricorrente deve provvedere al pagamento della multa entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

In autotutela

Il soggetto sanzionato che ritenga di aver ricevuto una multa illegittima, può agire direttamente nei confronti dell'Ente che ha emesso la sanzione per chiederne l’annullamento.

È il ricorso più semplice: non richiede particolari formalità, né l’assistenza di un avvocato. È sufficiente inviare una Raccomandata AR o una PEC all’Autorità che ha emanato la multa, indicando i motivi per i quali la si ritiene nulla.

L’autotutela consente inoltre di evitare i rischi del raddoppio della sanzione amministrativa, in caso di mancato accoglimento del ricorso al Prefetto, e i costi del ricorso all'Autorità Giudiziaria.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso presso l'autorità giudiziaria, pertanto è opportuno prediligerla solo per la contestazione di errori macroscopici.

 

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