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Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto della persona guarita da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge; ciò al fine di eliminare possibili discriminazioni relativamente all’accesso di servizi bancari, assicurativi, lavorativi o percorsi di adozione.

La Legge

La Legge 7 dicembre 2023 n. 193 (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2023) entrata in vigore il 2 gennaio 2024, che ha introdotto il diritto all’oblio oncologico, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, prevede che una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni dalla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute.

Tale periodo è ridotto della metà, ossia a 5 anni, se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, di seguito riportato, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dalla Legge, matura nei diversi termini ivi indicati.

Tipo di tumore

Specificazioni

Anni dalla fine del trattamento

Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III, >21anni 7
Melanoma >21anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età 1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi 1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5
 

Il quadro normativo

Il quadro normativo in materia è corredato da disposizioni applicative, quali appunto i Decreti attuativi da parte del Ministero della Salute:

- il Decreto 22 marzo 2024, sopra citato, modificato dal Decreto 28 novembre 2024, che reca l’elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza di un numero di anni ridotto per la maturazione del diritto all’oblio;
- il Decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare all'impresa di assicurazione o all'intermediario.

Per quanto riguarda il comparto assicurativo, la Legge ha stabilito che anche i contratti assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della Legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, tra i quali quello che non consente, per la stipulazione o il rinnovo di un contratto, di chiedere informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato affetto in passato da patologie oncologiche e considerato guarito.

Inoltre, in tutte le fasi di accesso a servizi assicurativi, dalla fase precontrattuale alla conclusione e rinnovo del contratto, imprese di assicurazione e intermediari devono fornire all’interessato adeguate informazioni circa il suddetto diritto.

Da ultimo il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, ha previsto l’integrazione della documentazione precontrattuale e contrattuale, prevista dai Regolamenti IVASS n. 40 e n. 41 del 2018, con l’informativa sull’oblio oncologico.

Pertanto, si informa che chi si vuole assicurare - o chi è già assicurato - non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito, secondo i termini indicati dalla normativa, nei casi in cui per la conclusione o il rinnovo di contratti di assicurazione sono richieste dichiarazioni sullo stato di salute.

 

In allegato Legge di riferimento

Contatti e servizi