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24/08/2022

Tempo di lettura 5 minuti

Partire e scoprire che la vacanza tanto desiderata non corrisponde per nulla alle tue aspettative.

Addirittura in certi casi essa si trasforma in un vero e proprio incubo.

Se le condizioni concordate al momento dell’acquisto di un viaggio non vengono rispettate, puoi fare reclamo e far valere, così, i tuoi diritti.

Qui ti spieghiamo come procedere.

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La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Cosa si intende per danno da vacanza rovinata?


L’articolo 46 del Codice del Turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza (vedi articolo 1455 del codice civile).

Si tratta di un danno non patrimoniale, che va tenuto distinto dal vero e proprio danno patrimoniale.
Questo è una perdita economica per la quale il turista ha diritto al rimborso.
Ad esempio, a causa del ritardo del volo aereo, un turista potrebbe aver perso la coincidenza e conseguentemente essere stato costretto a comprare un altro biglietto aereo e una notte in albergo.


Il danno da vacanza rovinata consiste quindi nel disagio psicologico, nello stress e nel turbamento che il turista subisce e viene causato dal fatto di non aver potuto godere della vacanza, intesa come occasione di piacere, svago, riposo.

Questo perché le prestazioni promesse nel pacchetto turistico non sono state realizzate correttamente e/o completamente.

In altre parole vi deve essere un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati, con conseguente delusione per un viaggio o una vacanza che ha tradito le attese del consumatore (Cass. civ. 11 maggio 2012 n. 7256).

Quali sono le due condizioni per chiedere il risarcimento del danno?

 

Ci deve essere la lesione di un interesse del turista che ha rilevanza costituzionale (per esempio il diritto alla salute ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione).

La lesione dell’interesse deve essere grave nel senso che l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità.
Dunque la lesione non deve consistere in meri disagi o fastidi facilmente superabili.


Chi deve risarcire il danno?

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (tour operator) ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (articolo 43 del Codice del Turismo).

Ma se viene provato che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a loro non imputabile, il tour operator ed il venditore non sono tenuti al risarcimento.


Quali sono esattamente le responsabilità del tour operator e del venditore?

Il venditore è responsabile solo per l’inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali si è personalmente obbligato in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio.

Il tour operator, invece, è responsabile in caso di mancata soddisfazione dell’interesse del turista con riferimento alla modalità del viaggio, alla sistemazione alberghiera, al livello dei servizi.
L’organizzatore è quindi chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista consumatore viene alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non gode, o gode in maniera differente, dei servizi acquistati.


Cosa devi fare per ottenere il risarcimento?

Il primo passo è il reclamo, contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, che deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza (articolo 49 del Codice del Turismo).

Tuttavia, secondo la legge, il reclamo va inviato quanto prima (e quindi anche durante la permanenza) affinché l’organizzatore possa eventualmente porre rimedio ai disagi.
Se il turista non vede accolte le sue richieste, può avviare un’azione giudiziaria per far valere i suoi diritti.

Come ti puoi proteggere?

Procurati delle prove fotografiche relative alle carenze o ai disagi lamentati (per esempio, piscina sporca, camere d’albergo non pulite e/o con difetti, strutture danneggiate, ecc.).

Cerca i nominativi ed i dati di altri sventurati ospiti della struttura al fine di poter ottenere delle testimonianze qualora ve ne fosse bisogno.

Invia un reclamo al tour operator di riferimento ed all’agenzia di viaggi tramite email, PEC o raccomandata.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi, 11
20133 Milano

Si avverte che questo testo ha carattere meramente informativo e non può sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.


Che cosa ti può offire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato in tante situazioni della vita quotidiana (per esempio quando devi chiedere un risarcimento per danni derivanti da un sinistro stradale oppure se hai un problema con una compagnia telefonica).

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita la pagina La Tutela Legale per la Famiglia.

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