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20/02/2019


Se il mezzo è idoneo alla circolazione, immatricolato in uno Stato membro dell’Unione Europea e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione, allora va assicurato per la responsabilità civile anche se viene tenuto fermo all'interno di una proprietà privata.

La circostanza che l'auto sia parcheggiata in un luogo privato non basta ad esonerarci dal doverla assicurare.
Così ha deciso la Corte di Giustizia dell’UE - con la sentenza C-80/17 - chiamata a pronunciarsi su un fatto avvenuto ad un autoveicolo immatricolato in Portogallo.

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Questi i fatti:

Una signora teneva una sua auto nel cortile di casa: per problemi di salute non la guidava più, ma non l'aveva ufficialmente ritirata dalla circolazione e non aveva pagato l’assicurazione. Sfortunatamente il figlio, senza l’autorizzazione e all'insaputa della madre, ha preso l’auto e, a causa di un’uscita di strada, ha perso la vita, così come altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri.

Poiché il veicolo non era coperto dalla garanzia di responsabilità civile, i parenti delle vittime sono stati risarciti dal fondo di garanzia automobilistica del Portogallo (Fundo de Garantia Automòvel).
Ritenendo però che il veicolo dovesse essere assicurato, e in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, il Fondo ha poi fatto causa alla proprietaria per il rimborso delle somme erogate ai parenti dei passeggeri.

Investita della questione, la Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito che l’obbligatorietà della polizza di responsabilità civile non dipende dalla decisione di utilizzare effettivamente il mezzo, ma dalla idoneità del mezzo a circolare.

Il mezzo, se non ufficialmente ritirato dalla circolazione, risponde alla nozione di “veicolo” di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE e non smette quindi di essere soggetto all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato.


Il veicolo oggetto della sentenza stazionava abitualmente sul territorio di uno Stato membro (il Portogallo) in cui era tuttora immatricolato, ed era inoltre funzionante.

La Corte di Giustizia, con la medesima pronuncia, ha sancito anche un altro importante principio.

I giudici hanno infatti chiarito che gli Stati dell’Unione possono prevedere che gli organismi nazionali, incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione, possono poi proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il proprietario del veicolo, che è il soggetto tenuto a stipulare un’assicurazione RC auto e che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se non si tratta di persona civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale si sono verificati i danni.

La scelta di introdurre una norma del genere rimane comunque del legislatore nazionale.

Cosa prevede la legge italiana.

La sentenza della Corte di Giustizia ha aperto all’opzione di rivalsa ai danni del proprietario non responsabile.

A tale riguardo si rammenta che, in Italia, il Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005, art. 292) prevede il diritto di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro in una serie di casi particolari come, ad esempio, quando il veicolo che ha causato il danno non venga identificato o non sia coperto da assicurazione: in tali casi, all'impresa designata (Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, FGVS) che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno, viene riconosciuta l’azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

Si deve aggiungere che la Cassazione si è pronunciata nel senso che ha ritenuto legittima l’azione di regresso dell’impresa designata (il FGVS) contro il proprietario dell’autovettura non perché fosse il responsabile del sinistro ma perché non aveva rispettato l’obbligo di stipulare l’assicurazione RC Auto (Cass. civ. sez. III, sentenza 7 maggio 2015, n. 9253; in senso contrario, ved. Sentenza n. 14681/2012).

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In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

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