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26/09/2018



La diffusione del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” sta facendo aumentare la percentuale di raccolta differenziata con conseguente riduzione di rifiuti conferiti in discarica.

Se, da una parte, la crescita della raccolta differenziata rappresenta una pratica virtuosa molto importante per la Società in cui viviamo, dall'altra bisogna considerare che può far emergere anche problematiche come quella della possibile violazione del diritto alla privacy del cittadino-utente.

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Le regole dettate dai comuni

Con l’attività di raccolta differenziata della spazzatura, molti Comuni italiani hanno imposto l’utilizzo di sacchetti trasparenti o semitrasparenti che gli utenti devono lasciare in prossimità delle loro abitazioni in base al calendario e agli orari previsti dal Comune stesso.
Questa disposizione consente agli operatori ecologici di appurare il rispetto da parte dei cittadini delle regole previste per i rifiuti - verificando se il contenuto dei sacchetti è conforme alla frazione da ritirare - e di segnalare all'utente eventuali anomalie, attraverso degli avvisi applicati sulle buste non in regola.

E' una procedura lecita o costituisce una potenziale lesione della privacy?

Tale procedura costituisce una potenziale lesione della privacy, data la possibilità di spiare facilmente cosa c’è dentro la spazzatura degli altri.

E’ chiaro che nei rifiuti finiscono, infatti, molti effetti personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri chiamati, estratti conto bancari, buste paga, scontrini, scatole di medicinali, prescrizioni mediche ecc.) - che possono rivelare informazioni inerenti la sfera economica o le condizioni di salute di una persona. Informazioni che, se trattate in modo non proporzionato, o in caso di abusi, possono arrecare danni alle persone.

La pronuncia del Garante della privacy

Al fine di conciliare le esigenze di tutela della privacy e l’interesse pubblico della raccolta differenziata, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento a carattere generale (provvedimento del 14.07.2005) che risponde ai quesiti giunti da enti locali e privati cittadini e che detta una serie di regole in materia di utilizzo dei sacchetti dei rifiuti:

  • quando la raccolta della spazzatura avviene “porta a porta” i sacchetti trasparenti sono vietati

    Si tratta infatti di una situazione che potrebbe consentire agli estranei di sapere non solo cosa contiene la busta di plastica, ma anche a chi appartiene. Secondo il Garante, tale obbligo previsto da alcuni Comuni non è proporzionato e può costituire una misura eccessiva rispetto alle normali finalità di controllo che si prefiggono gli enti locali. Pertanto, l’utilizzo di sacchetti trasparenti per verificare l’osservanza degli obblighi di raccolta differenziata è concesso solo sulla spazzatura di tipo condominiale. Nei confronti, invece, dei singoli cittadini va garantita la privacy e ciò impone la libertà di continuare a utilizzare i sacchetti neri o colorati. Il Garante della Privacy ha tuttavia fatto riferimento solo ai sacchetti trasparenti e non a quelli semi-trasparenti oggi maggiormente in uso, che dovrebbero teoricamente consentire una maggiore riservatezza, ma di fatto solo in apparenza;
  • sono vietate le etichette adesive nominative sui sacchi dell’immondizia o sul contenitore dei rifiuti, soprattutto se questo è posto per la strada, con nome e indirizzo del soggetto

    il Comune può contrassegnare il sacchetto dei rifiuti con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti (Rfid), che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo, precisa il Garante, “gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione”;
  • si pongono dei limiti all’attività ispettiva finalizzata a rintracciare il produttore che avesse abbandonato i rifiuti in maniere difformi dai regolamenti:

    gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiano ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e, quindi, solo nei confronti di coloro che hanno violato la normativa e quando il cittadino non sia identificabile in altro modo; sono invece vietate ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato al fine di trovare elementi informativi per l’identificazione, presuntivamente, del conferente. La pratica delle ispezioni generalizzate è stata inoltre ritenuta non risolutiva, perché non sempre permette l’individuazione del conferente attraverso il contenuto dei sacchetti; essa è stata ritenuta anche non rispondente ai principi del Codice di protezione e, addirittura, fuorviante ai fini sanzionatori, posto che in forza di quella incertezza identificativa la sanzione eventualmente applicata, di conseguenza, potrebbe risultare comminata erroneamente. Analoga valutazione vale per le sanzioni conseguenti alla violazione del mancato rispetto dell’orario di conferimento;
  • i controlli e l’apertura dei sacchetti della spazzatura possono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato

    possono intervenire solo gli agenti della polizia municipale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dipendenti delle aziende municipalizzate e solo costoro hanno il potere di emettere sanzioni. E’ invece vietato il controllo e tanto più l’irrogazione di sanzioni da parte degli operatori ecologici, che sono semplici dipendenti; costoro possono semmai richiedere l’intervento della polizia locale.
    E non è neanche possibile chiedere agli amministratori di condominio di controllare il comportamento dei propri condomini: è possibile chiedere loro solo di svolgere un’attività semplicemente collaborativa e di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari delle abitazioni, senza comunque imporre alcunché.
 
Sacchetti colorati
 

Questo provvedimento individua un quadro di garanzie che assicura il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e prescrive ai titolari del trattamento alcune misure necessarie e opportune per conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

 

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Studio Legale Associato Franciosa – Passini
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