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03/04/2018



Tutti abbiamo degli amabili vicini di casa che appena appoggi la testa sul cuscino iniziano con traslochi, balli di gruppo e tornei di bocce (cit.).

Sul terzo gradino del podio della classifica delle liti condominiali troviamo chi stende i panni (o annaffia le piante) e fa cadere l’acqua al piano di sotto.



I regolamenti da seguire


Generalmente, sono i regolamenti condominiali che disciplinano questo caso: soprattutto al fine di salvaguardare l'estetica ed il decoro del palazzo, ma anche per evitare l'insorgere di controversie tra vicini di casa.

In alcune città invece, sono i regolamenti comunali a vietare espressamente di stendere abiti fuori dalle finestre che si affacciano sulle pubbliche vie e a circoscrivere la possibilità di sbattere ed esporre il bucato in determinati orari del giorno, al fine di preservare il pubblico decoro.

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Come agire in assenza di regolamenti condominiali o di polizia urbana?

Non è possibile agire in maniera del tutto incontrollata e vi sono comunque delle regole da rispettare che, se violate, rendono giuridicamente lo stendere i panni in maniera impropria un comportamento lesivo dei diritti altrui.

L'articolo 908 del codice civile disciplina lo scarico delle acque piovane, sancendo al primo comma che "il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino". È proprio tale articolo che, in alcuni casi, ha fatto sì che fosse giudicata lesiva dei diritti altrui la condotta del vicino che stende i propri panni senza averli strizzati per bene, facendoli così gocciolare sul balcone del condomino che abita sotto di lui.

Quali sono i limiti?

La Cassazione ha stabilito che i panni lavati possono essere stesi negli spazi condominiali, a patto però che vengano "strizzati" bene per evitare di farli sgocciolare in condominio (cfr. Cass. n.14547/2012).

Cosa fare quando il vicino stende la biancheria in maniera inappropriata?

È possibile far ricorso all'articolo 908 del codice civile, inizialmente limitandosi a diffidare il condomino dal proseguire con una simile condotta.

Quando però il vicino di casa persiste nel proprio comportamento, è possibile andare avanti e citarlo in giudizio per ordinare la rimozione dello stendibiancheria "fastidioso".

Se ci sono poi, regolamenti condominiali o comunali che disciplinano espressamente tale materia, limitandola o vietandola, gli appigli per potersi "difendere" sono di certo più numerosi e più solidi.

Quando invece è il Comune a imporre il divieto, sarà addirittura possibile rivolgersi direttamente alla polizia municipale per pretendere il rispetto del regolamento, indipendentemente da un reale fastidio subito.

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A cura di:

Stefano Mariotto

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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