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13/03/2019



Quando un bambino subisce un infortunio a scuola, i genitori si domandano se ci sono delle responsabilità e in che modo possono chiedere il risarcimento dei danni.

Ciascuno di noi sarebbe portato ad individuare la responsabilità nella figura dell’insegnante, e quindi della scuola (articolo 2048 del codice civile - responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri). Non in tutti i casi di infortunio scolastico può però essere ravvisata una responsabilità di tal genere.

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Se il bambino arreca danno a sé stesso...

...con una cosiddetta “autolesione”, la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante avrà natura contrattuale. La giurisprudenza (Cassazione Civile 24456/2005; Cassazione Civile 11245/2003) ha chiarito che con l’accoglimento della domanda di iscrizione, e con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, anche al fine di evitare che procuri danno a sé stesso.

L’insegnante dipendente dell’istituto, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di iscrizione, instaura invece con l’allievo, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo dei danni.

Se invece il bambino subisce un danno da parte di un compagno...

...la responsabilità dell’insegnante e della scuola sarà di tipo extracontrattuale, fondata sulla violazione del generale dovere di non arrecare danno ad altri. In particolare, in questo caso si può parlare di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata su una culpa in vigilando, per non avere impedito il verificarsi del fatto illecito dannoso commesso dall'allievo (Cassazione Civile 20322/2005).

Questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha un importante riflesso in termini di prescrizione (numero di anni entro i quali chiedere il risarcimento) nonché di onere della prova (dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento delle richieste risarcitorie).

Cosa fare in questa situazione?

I genitori dovranno “fare i conti” con un termine prescrizionale di cinque anni e dovranno dimostrare che l’evento dannoso è stato causato da un fatto illecito di un altro alunno, nel tempo in cui quest’ultimo era affidato all'istituto scolastico (Cassazione Civile, 16.06.2005, n. 12966).

L’insegnante e l’istituto scolastico dovranno superare la presunzione di responsabilità (cioè il fatto di essere ritenuti responsabili) offrendo prova dell’inevitabilità dell’evento dannoso dimostrando non solo di non essere stati in grado di “bloccare” le azioni di chi ha arrecato il danno ma anche di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo (Cassazione Civile, 21.02.2203, n. 2657).

È bene poi ricordare che i genitori del bambino danneggiato potranno rivolgere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti dei genitori dell’allievo che ha causato il danno.

L’affidamento del bambino alla custodia dei terzi (scuola ed insegnanti) solleva infatti i genitori solo dalla presunzione di “culpa in vigilando” ma non anche da quella di “culpa in educando” essendo i genitori tenuti a dimostrare di avergli impartito un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cassazione Civile, 26.06.2001, n. 8740).

Infine, nel caso di danno "autoinflitto"...

...i genitori dovranno rispettare il termine prescrizionale di dieci anni e dovranno assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 1218 del codice civile e quindi dovranno semplicemente dimostrare che il danno al proprio figlio si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. All'insegnante ed all'istituto spetterà invece dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante stesso.

Nel caso in cui poi il bambino frequenti una scuola statale, i genitori dovranno ricordare che, qualunque sia il titolo dell’azione risarcitoria e quindi contrattuale ai sensi dell’art. 1218 del codice civile o extracontrattuale ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, nei confronti degli insegnanti opera una carenza di legittimazione passiva assoluta (l’insegnante, cioè, non è mai tenuto a rispondere del danno subito dal bambino innanzi al giudice).

In questo caso l’azione risarcitoria potrà essere validamente promossa solo nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione al quale sono direttamente riferibili i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti nello svolgimento della propria attività lavorativa (Cassazio Civile, 29.04.2006, n. 10042).

Laddove poi, all'esito del giudizio, dovesse essere accertata una responsabilità nei confronti dell’insegnante, il Ministero potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dello stesso, limitatamente ai casi in cui il danno si sia verificato per dolo o colpa grave dell’insegnante. In assenza di dolo o colpa grave, il risarcimento rimarrà quindi definitivamente a carico del Ministero della Pubblica Istruzione.

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Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano


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