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18/05/2020

Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 ha varato delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica in corso, per far fronte alla chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.
Tali misure sono state successivamente confermate ed estese dal decreto “Rilancio” del maggio 2020. Tra le iniziative è prevista la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all’acquisto di servizi di baby-sitting o al pagamento di centri estivi, in alternativa al congedo parentale straordinario.

 

La normativa di riferimento
- Artt. 23 e 25 del d.l. n. 18/2020;
- Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020;
- D.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”)

Limitazione temporale del bonus

 

Il bonus viene concesso limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo 2020, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Chi può chiedere il bonus?

La domanda può essere presentata da:

 
  • lavoratori dipendenti del settore privato;

  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali;

  • lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari);

  • personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. E se sono un genitore separato?

 

E se sono un genitore separato?

Il contributo deve essere richiesto ed erogato in favore del genitore che convive con il figlio minore.

Il richiedente dovrà presentare un’autodichiarazione attestante la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico nonché la convivenza con il minore, così da consentire all’INPS le verifiche volte ad evitare la doppia erogazione della prestazione.

A quanto ammonta il bonus?

 

Il bonus è di € 1.200,00 e viene aumentato fino ad € 2.000,00 solo per il personale sanitario, per le forze dell'ordine e per il personale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Limiti di età

 

Il bonus spetta per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età, anche in caso di adozione e affido preadottivo.

L’età viene calcolata al 5 marzo 2020 (giorno in cui sono state chiuse le scuole) e, pertanto, il bonus viene riconosciuto se in tale data il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni.

Nessun limite di età è invece previsto per le famiglie con figli disabili la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In caso di più figli

La misura del bonus è unica per famiglia: se ci sono due figli fino a 12 anni di età si possono presentare due domande da 300 euro l’una (o da 500 euro l’una nel caso dei lavoratori che possono arrivare fino a 1.000 euro).

I fondi a disposizione


Il Governo ha stanziato per il bonus babysitter e per il congedo parentale fondi per un totale di 1.569 milioni di di euro.

Il bonus babysitter 2020 sarà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate ed in ordine cronologico rispetto alla data di invio della richiesta. Le domande arrivate dopo il superamento dei limiti di spesa saranno messe in stand by e potranno essere accolte solo nel caso di stanziamento di ulteriori risorse.

Quando non è possibile richiedere il bonus

 

Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:

 

nel nucleo familiare vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

è stato richiesto il congedo parentale per Coronavirus;

limitatamente al pagamento dei centri estivi, se si beneficia del bonus asilo nido.

 

Invece è possibile cumulare il bonus baby sitter con le seguenti agevolazioni:

 

i permessi 104 estesi per Coronavirus;

 

il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 
 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS avvalendosi della modulistica ufficiale e scegliendo tra 3 diverse modalità di presentazione:

 

WEB: www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

CONTACT CENTER INTEGRATO: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

PATRONATI: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Come si utilizza il bonus?

Per poter utilizzare il bonus è necessario avere il Libretto Famiglia INPS, che si può ottenere attraverso l’iscrizione di uno dei due genitori sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

Il bonus si traduce in voucher virtuali da € 10,00 di valore l’ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a € 10,00 o multipli di 10.

Il genitore beneficiario ha 15 giorni di tempo per procedere alla cosiddetta appropriazione telematica dell’agevolazione che scattano dal momento in cui arriva la comunicazione di accoglimento della domanda, tramite il canale indicato dall’utilizzatore stesso (SMS, mail o PEC), pena l’impossibilità di utilizzare i voucher.

Con l’appropriazione il beneficiario potrà visualizzare l’importo concessogli e pagare la baby sitter per la prestazione erogata, la quale per riscuotere il proprio compenso - sempre attraverso la procedura telematica - dovrà indicare l’intenzione di usufruire del bonus “Covid-19”.

Il bonus può essere utilizzato anche per pagare ore in più alla baby sitter già assunta.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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