Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

Sempre più persone scelgono la chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto e, spesso, il proprio benessere psicologico.

Ma cosa succede se il risultato non è quello sperato? È possibile chiedere un risarcimento al professionista?

 

ARAG Tutela Legale Famiglia #Next!

La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Un intervento “non necessario” ma tutelato dalla legge

Anche se non finalizzata alla cura di una malattia, la chirurgia estetica è pienamente riconosciuta dal nostro ordinamento. È considerata infatti parte del diritto alla salute, intesa non solo come assenza di patologie ma anche come benessere psico-fisico e qualità della vita.
Proprio per questo, quando un intervento estetico non soddisfa le aspettative — e ci sono i presupposti di legge — il paziente può valutare un’azione risarcitoria.

Il punto chiave: l’informazione al paziente
Per comprendere però in concreto se il paziente abbia diritto a procedere, la prima cosa che deve essere valutata è se - prima dell’esecuzione dell’intervento - il medico abbia assolto in modo puntuale all’obbligo informativo e se, di conseguenza, il paziente abbia potuto rilasciare un consenso preventivo realmente informato.

Il professionista deve spiegare in modo chiaro e completo:
• quali miglioramenti sono realisticamente raggiungibili;
• con quali probabilità;
• quali rischi e possibili peggioramenti sono connessi all’intervento.

Nella chirurgia estetica questo dovere è particolarmente forte. Solo così il paziente potrà consapevolmente decidere se sottoporsi all'intervento oppure no.
Il Tribunale di Reggio Emilia (sent. 23.07.2015, n. 1111) ha precisato che il paziente deve essere messo nelle condizioni di valutare se l’intervento offra un miglioramento reale e quali controindicazioni possa comportare.

 

Quando l’intervento diventa illegittimo

Se il medico non informa adeguatamente il paziente, l’intervento può essere considerato illegittimo, anche quando tecnicamente eseguito in modo corretto.

La Cassazione (6 giugno 2014, n. 12830) ha chiarito che, se a un intervento segue un inestetismo peggiore di quello che si voleva correggere, il medico è responsabile se non aveva avvisato che tale esito era possibile.

E ancora: secondo un orientamento costante (Cass. Civ., 30 luglio 2004, n. 14638), se il peggioramento si verifica e non era stato indicato, si presume che una persona ragionevole non avrebbe acconsentito ad effettuare l’operazione.

 

Il risarcimento dei danni

Quando emerge una responsabilità per omissione/carenza nel dovere di informazione, il paziente può richiedere:
• il risarcimento dei danni diretti derivanti dall’intervento non riuscito;
• i costi necessari per un eventuale intervento riparatore.

In merito alla quantificazione ed alla tipologia di danni risarcibili, la Giurisprudenza ha anche chiarito che il danno va considerato nella sua globalità, compresi gli aspetti estetici e psicologici (Cass. Civ., 24.03.2021, n. 8220). Spetta al giudice il compito di personalizzare la valutazione, tenendo conto delle sofferenze fisiche e psichiche effettivamente patite dal soggetto leso (Trib. Reggio Emilia, 23.07.2015, n. 1111).

Un altro punto importante: la Cassazione (Cass. Civ., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. Civ., 6 giugno 2014, n. 12830) ha affermato che non serve indagare le motivazioni personali del paziente, che volontariamente si è recato da un chirurgo estetico, né dimostrare il nesso tra mancata informazione e consenso. Se l’informazione è stata omessa, la responsabilità del sanitario discende automaticamente.


In sintesi
Se l’intervento estetico non ha portato ai risultati promessi o ha generato un peggioramento, la strada del risarcimento è percorribile, soprattutto quando manca una corretta informazione preventiva.

 


In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Che servizi può offrirti ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato in tante situazioni della vita quotidiana.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per difendere i tuoi diritti rivolgiti ad un esperto ARAG o per saperne di più e trovare l’offerta giusta per te, visita la pagina La Tutela legale ARAG.

Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Potrebbero interessarti anche...

Contatti e servizi