
Pedalare in città non deve essere un rischio. Il Comune è responsabile se la strada è pericolosa
Una buca, una griglia e una caduta: il caso
Stava pedalando per le vie del centro storico della sua città, quando, all’improvviso, la ruota della sua bici è finita in una griglia di scolo dell'acqua piovana: una caduta rovinosa e un danno serio.
Il ciclista ha promosso una causa civile contro il Comune, proprietario della strada, chiedendo il risarcimento.
E, sorpresa: ha vinto.
Non solo in primo e secondo grado, ma anche in Cassazione, che con l’ordinanza n. 12988 del 13 maggio 2024 ha ribadito un principio chiaro: se la strada è mal tenuta e qualcuno si fa male, il Comune ne risponde.
Il punto centrale della vicenda era la conformazione del tombino:
• era più basso rispetto al manto stradale, risultando incavato e quindi meno visibile;
• le feritoie di scolo erano disposte parallelamente al senso di marcia, così la ruota della bici ci era finita dentro, incastrandosi.
Una combinazione pericolosa, secondo la Corte, che ha sottolineato come l’elemento non fosse visibile né segnalato. In sintesi: una trappola per chiunque si trovasse a passare da lì in bici.
Cosa dice la legge
La Cassazione ha richiamato l’art. 2051 del Codice Civile, che dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” e stabilisce la responsabilità oggettiva per chi ha in custodia una cosa – in questo caso, la strada.
In parole semplici: non serve dimostrare colpa o negligenza, basta che ci sia un nesso tra il danno e lo stato del bene.
Per il Comune non è stato possibile dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile. Era evidente che in questo caso non ci fosse: la griglia era lì da sempre e nessuno aveva fatto nulla per sistemarla.

Il Comune aveva provato anche a sostenere che il ciclista fosse disattento o che, in generale, non fosse possibile controllare ogni angolo della città. Ma la Cassazione ha risposto in modo netto: l’incidente è avvenuto nel centro storico, ovvero in un’area in cui il controllo dovrebbe essere più agevole.
E il pericolo era oggettivo e invisibile, quindi non imputabile alla condotta del danneggiato.
In conclusione
Il messaggio della Corte è chiaro:
🔹 Il Comune è responsabile se non mantiene le strade in sicurezza.
🔹 Non basta dire che il territorio è vasto o che il cittadino avrebbe dovuto prestare attenzione.
🔹 Se un elemento della strada è pericoloso e non segnalato, la responsabilità ricade sull’amministrazione.
Una sentenza importante, che tutela chi si muove in città – soprattutto chi sceglie mezzi sostenibili come la bicicletta – e richiama gli enti locali a un dovere di vigilanza reale ed efficace.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato FRANCIOSA - PASSINI
Piazza Monte Grappa n. 11
00044 - FRASCATI (RM)
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