La responsabilità del committente
Chi affida i lavori ad altri deve fare attenzione su chi sceglie
Sui giornali leggi spesso notizie circa l'aumento degli infortuni sul lavoro, soprattutto in campo edile.
Quando nasce una responsabilità penale del committente, cioè di colui che affida ad altri l'esecuzione dei lavori?
Qui trovi alcuni principi generali e la descrizione di un caso purtroppo realmente avvenuto.

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Mancata adozione di misure di prevenzione di un infortunio
Per comprendere i presupposti della responsabilità penale nella quale può incorrere il committente, è opportuno richiamare una sentenza della Cassazione.
“In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” (Cassazione Penale 22/9/2020, nr. 28728).
Il committente è quindi coinvolto nel processo di prevenzione degli infortuni.
In particolare nell'articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), si precisa che, da una parte, il committente deve fare una verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e, dall'altra parte, che ha l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove opereranno.
Il committente risponde dell’infortunio sul lavoro se l’evento dipende dalla mancata adozione di misure di prevenzione o dalla predisposizione di inadeguate misure di prevenzione.
Il committente non risponde dell’infortunio sul lavoro se le precauzioni, imposte dal tipo di lavorazione, richiedono delle specifiche competenze tecniche con riguardo alle procedure e tecniche da adottare.
In una recente sentenza il committente, avendo violato le norme per la prevenzione degli infortuni, è stato dichiarato penalmente responsabile della caduta da un albero di un operaio, avvenuta durante dei lavori di disboscamento (sentenza Cassazione Penale, n. 5409/2022).
Il lavoratore, mentre era intento a tagliare alberi, è stato colpito al capo dalla caduta di un albero, che era stato segato con una motosega da un collega. Fu accertato che l’infortunio era avvenuto perché la ditta, alla quale era stata affidata l'opera, era priva dei requisiti tecnico-professionali necessari e non vi era stato il controllo circa l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo i giudici il committente dei lavori ha l'obbligo di adeguare la sua condotta alle fondamentali regole di diligenza e prudenza.
Dunque il committente deve scegliere una ditta accertando:
- che abbia i titoli di idoneità prescritti dalla legge;
- ed anche che abbia la <capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo di attività che gli viene affidata.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI
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