Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

10/02/2020

Indossare la cintura di sicurezza in auto, com’è noto, è strettamente necessario, non solo per la propria incolumità in caso di incidente, ma anche al fine di poter ottenere un risarcimento per gli eventuali danni fisici subiti.

 
Se non lo si fa, si rischia infatti di vedersi attribuire un concorso di colpa con il conducente, soprattutto se si viaggia sui sedili posteriori, come affermato dalla sentenza n. 21991 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 03/09/2019 che ha decurtato del 30% il risarcimento di un terzo trasportato che, per l’appunto, non aveva allacciato le cinture ed era stato proiettato fuori dall'abitacolo, riportando lesioni gravissime.

ARAG Tutela Legale Famiglia #Next!

La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Cosa dice il Codice della Strada?

L’art. 172 del Codice della Strada prevede espressamente l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
Ciò significa che chiunque circoli a bordo di determinate categorie di veicoli dotati di tale dispositivo, sia esso il conducente o un passeggero, e a prescindere dal fatto che viaggi sui sedili anteriori o posteriori, deve allacciare la cintura di sicurezza.

 

Tale disposizione è entrata in vigore nel 2006, attraverso il decreto legislativo n.150, riguardante i sistemi di sicurezza stradale, con il quale l’Italia ha fatto propria una direttiva europea.
L’introduzione di questo obbligo si spiega con la necessità di rendere più sicure le nostre automobili, in quanto non avrebbe senso obbligare conducente e passeggero anteriore ad allacciare la cintura di sicurezza e lasciare invece “liberi” i passeggeri posteriori.

 

L’analisi di molti incidenti stradali ha dimostrato chiaramente che l'uso delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori può salvare molte vite. A confermarlo ci sono poi i risultati dei “crash test” .

La responsabilità amministrativa

Considerato che l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza si estende a tutti i soggetti presenti sul veicolo, dal punto di vista amministrativo il mancato uso li espone al rischio di essere sanzionati personalmente, a meno che non siano minorenni: in questo caso risponde sempre e comunque il conducente.

La multa per i passeggeri che non abbiano allacciato le cinture va da un minimo di € 76 ad un massimo di € 306.

Per i minorenni privi di cintura, la sanzione che il guidatore deve pagare sale ad € 323.

E’ inoltre prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.

La responsabilità civile

In caso di incidente stradale, è il conducente a rispondere dei danni cagionati ai terzi trasportati, a prescindere dal fatto che il sinistro sia stato o meno determinato da una sua colpa.

 
  • Il passeggero maggiorenne, però, potrà vedersi ridotto, o addirittura negato, il risarcimento dei danni, nel caso in cui al momento del sinistro non indossasse la cintura di sicurezza, configurandosi in tal caso un concorso di colpa, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.21991/19. Infatti, se questa situazione viene accertata, si ritiene che il soggetto sia parzialmente responsabile del danno per non essersi dovutamente protetto.

La Suprema Corte si è soffermata sulle responsabilità da attribuire al conducente:

Il conducente ha l’obbligo di far circolare il veicolo in condizioni di sicurezza. Egli, quindi, dovrà verificare non solo che la macchina sia idonea a viaggiare sotto un profilo tecnico, ma dovrà anche controllare che i passeggeri utilizzino il sistema di ritenzione.

In caso contrario, nell'ipotesi di un incidente stradale, il passeggero potrà rivendicare il risarcimento anche dal guidatore che non ha preteso l’uso della cintura di sicurezza, tant’è che ci sono stati casi in cui la domanda è stata accolta.

 

Tuttavia, sul conducente grava solo l’obbligo di controllare chi si trova sul sedile anteriore. Nella sentenza in questione, infatti, la Cassazione asserisce che non si può chiamare in causa il conducente dell’auto per non aver controllato che il terzo trasportato seduto dietro avesse messo la cintura. Nessuna norma impone la verifica, riguardo al passeggero seduto al posto posteriore, quando si trasportano maggiorenni.


“In tal caso infatti l’obbligo del conducente di viaggiare in sicurezza non può spingersi fino al dovere di controllare costantemente che le persone “maggiorenni” che viaggino sul sedile posteriore siano sempre in “regola”. Sarebbe un compito di non facile realizzazione”.
E ancora: “Non rientra nella diligenza richiesta al guidatore, il controllo costante dei passeggeri sui sedili di dietro che comporterebbe di dover distogliere lo sguardo dalla strada per girarsi di 180 gradi”.

Che servizi può offrirti ARAG?


Per difendere i tuoi diritti rivolgiti ad un esperto ARAG o per saperne di più e trovare l’offerta giusta per te, visita questa pagina.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma


Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Potrebbero interessarti anche...

Contatti e servizi