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18/07/2019

Con la sentenza del 30 novembre 2018 n. 31009, la Terza Sezione Civile della Cassazione afferma che “… il sorpasso debba essere effettuato soltanto in condizioni di assoluta sicurezza e sia necessario evitarlo nel caso in cui, a seguito di una valutazione di comune prudenza, non vi sia abbastanza spazio libero per effettuare tale manovra”.

 

Per “spazio sufficiente” (cui fa riferimento l’art. 106, comma primo, del Codice della Strada), si intende non solo la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare. Tale distanza deve risultare diligentemente adeguata, soprattutto quando si tratti di veicoli a due ruote (moto o bici) particolarmente instabili

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L’art. 106, infatti, recita:

“Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare”.

 

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, una conducente di una bicicletta veniva urtata da un autocarro, rimasto non identificato, riportando gravi lesioni a seguito della caduta.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la totale responsabilità del conducente dell’autocarro; il Fondo di Garanzia impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello competente, sostenendo che la bicicletta si trovava già in una situazione di equilibrio precario, per la presenza di borse pesanti sul manubrio, e che il contatto tra i due veicoli non si fosse verificato. Sulla base di tali motivi, la Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’appello promosso dal Fondo, ritenendo responsabile del sinistro anche la conducente della bicicletta, nella misura del 50%. I giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto che, seppur il mezzo pesante avesse effettivamente urtato la bicicletta provocando la caduta della signora, non era stata tuttavia provata la correttezza della condotta del velocipede.

 

La conducente della bicicletta ricorreva in Cassazione e i giudici, accogliendo il ricorso avanzato dalla donna, hanno rammentato le modalità richieste dal Codice della Strada, laddove all’art. 148 comma 3, viene stabilito che per effettuare un sorpasso: “il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto che la bicicletta fosse in uno stato di equilibrio precario e di instabilità e, quindi, il conducente del mezzo avrebbe dovuto sapientemente prevedere che un sorpasso, causando delle oscillazioni dovute allo spostamento d’aria, avrebbe potuto provocarne la caduta. A tale conclusione conduce anche l’interpretazione del già richiamato art. 106, comma 1, del Codice della Strada che, in tema di sorpasso, richiede “spazio libero sufficiente”, riguardando non soltanto la distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche la distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata.

La Suprema Corte si era già pronunciata su questioni analoghe, anche in sede penale, affermando che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, ha l’obbligo di mantenere una certa distanza laterale di sicurezza, che tenga conto anche di eventuali oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause, possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.

Il sorpasso, infatti, presuppone necessariamente la sussistenza di condizioni di assoluta sicurezza e, per tale ragione, il conducente è obbligato a rinunciarvi quando, a seguito di una valutazione di comune prudenza e verificata la mancanza di un sufficiente spazio libero, possa ritenere che la relativa manovra sia pericolosa o poco agevole.

 
 

In conclusione, ogniqualvolta manchi lo spazio o non sia ritenuto sufficiente per qualsiasi motivo, il conducente del mezzo che si accinge a compiere il sorpasso, deve desistere dalla manovra, fino a che non sia possibile effettuarla senza pericolo.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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