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30/05/2019

Cosa succede se una persona rimane vittima di un incidente stradale causato con dolo?


In questo caso l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il danneggiato o potrà ritenersi esonerato da tale obbligo?

 

A dare una risposta, ci ha pensato la giurisprudenza, che si è trovata ad affrontare il caso di un danneggiato che ha chiamato in giudizio un uomo e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un investimento doloso causato da una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva. Fatto questo per il quale il guidatore era stato riconosciuto - in sede penale - colpevole per tentato omicidio.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20786/2018, ha affermato a chiare lettere che - in tema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore - la garanzia assicurativa copre anche il danno provocato dolosamente. Il danneggiato, pertanto, ha il legittimo diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno.

 


Per la Cassazione, infatti, nell’ambito della RCA (Responsabilità Civile Auto) non trova applicazione la norma di cui all’art. 1917 del codice civile secondo cui, nell’assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore non è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, se i danni sono stati cagionati da fatti dolosi.
A parere della giurisprudenza, tale principio - previsto specificatamente per l’assicurazione di responsabilità civile - non può essere applicato in via analogica alla fattispecie della responsabilità civile da circolazione stradale.

 

Come infatti spiegato dalla Cassazione, il sistema della RCA riveste carattere di assoluta specificità e come tale non può essere soggetto all’applicazione di quelle regole pensate ed ideate per la responsabilità civile in generale. Il contratto di assicurazione obbligatoria per la RC degli autoveicoli deve ritenersi pienamente operativo anche nel caso in cui la circolazione del mezzo sia avvenuta con modalità che lo hanno reso più simile ad un’arma che ad un mezzo di trasporto, proprio come nel caso sopra citato.


Si può pertanto tranquillamente parlare di circolazione del veicolo anche nel caso in cui l’incidente sia stato determinato dal movimento violento consumato consapevolmente dal conducente del mezzo in danno della vittima.

 

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In situazioni come queste, per far valere le proprie ragioni anche in sede penale, essere assicurati con una polizza di tutela legale può essere molto utile perché consentirà di farsi assistere in ogni fase della richiesta danni, anche con perizie di parte, senza sostenere alcuna spesa.

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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