Se i coniugi hanno residenza diversa, chi paga l’IMU?
18.05.2023
Per i motivi più vari, può capitare che i coniugi stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, che si possono trovare nello stesso territorio comunale oppure in altri Comuni.
In questo caso, fino a pochissimo tempo fa, veniva riconosciuto il beneficio fiscale a “un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”, a prescindere dai Comuni in cui fossero localizzate le unità immobiliari. (Art. 5-decies, comma 1, del DL n. 146/2021 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021)
La Corte Costituzionale è intervenuta ed ora non è più così, rendendo possibile la doppia esenzione.
La Consulta, in questo modo, ha fissato un principio inderogabile: il legislatore deve assicurare lo stesso trattamento alle coppie sposate e a quelle che hanno costituito un’unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza. Non è ammissibile che le prime non possano fruire due volte dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale, qualora abbiano fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come avviene per i conviventi di fatto.
La decisione della Corte ruota attorno al concetto di nucleo familiare e all’esistenza di situazioni che giustificano la mancata convivenza sotto lo stesso tetto.
Sono sempre più frequenti, per esempio, i casi in cui i coniugi vivono separati per rincontrarsi solo periodicamente o durante il weekend, soprattutto - ma non solo - per ragioni di lavoro.
in un contesto come quello attuale caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore.
La limitazione all’esenzione IMU non può essere applicata soltanto in virtù del fatto che i coniugi non vivano nella stessa abitazione. Come indicato dalla Corte Costituzionale, spetta ai Comuni e alle autorità preposte verificare che i coniugi risiedano effettivamente nelle due abitazioni principali, come da loro dichiarato, e che non si tratti, invece, di situazioni di “seconda casa”. Un aspetto è infatti chiarito dalla sentenza:
le dichiarazioni di illegittimità costituzionale (..) non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
Questa nuova disposizione può essere fatta valere già a partire dall'imposta dovuta per il 2022.
Chi ha già provveduto al versamento dell’imposta non dovuta, può chiederne il rimborso al Comune (entro cinque anni dal momento in cui è stato effettuato il versamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione), ad eccezione dei casi in cui sia stato emanato un accertamento IMU divenuto definitivo per mancata opposizione o sia stata emessa una sentenza passata in giudicato.
Il diritto alla doppia esenzione vale anche per i coniugi separati di fatto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che, qualora risulti accertata la frattura del rapporto, non sussiste più la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, nonché l’unicità del nucleo familiare, finalizzata a garantire l’agevolazione. La separazione rende inconciliabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto delle persone legate da un rapporto coniugale e ciò giustifica il riconoscimento del beneficio fiscale.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI
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