Viaggiare all'estero con i minorenni: cosa prevede la normativa e quali sono i documenti necessari
Gli obblighi burocratici da soddisfare, per il viaggio all'estero dei minorenni, sono più stringenti rispetto a quelli per i maggiorenni, soprattutto per esigenze di tutela.
Fino al 2012, per l’espatrio era sufficiente l’annotazione del minore sul passaporto dei genitori. Questa regola non vale più, ora i passaporti con iscrizioni di figli minori rimangono validi fino alla scadenza.

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Attualmente il minore può viaggiare all'estero solo con un documento personale valido per l'espatrio: carta di identità (UE) o passaporto (Extra UE).
I minori di 14 anni possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore, o chi ne fa le veci (ad esempio un tutore).
E se ad accompagnare il minore fosse un terzo?
Al fine di impedire espatri illegali è necessaria una dichiarazione di accompagno da parte dei genitori o del tutore.
Il terzo può essere anche un Ente (compagnia aerea, Istituto scolastico).
La dichiarazione di accompagno va presentata preventivamente in questura, ove l’addetto, una volta verificata la veridicità dei requisiti, rilascerà l’autorizzazione che l’accompagnatore dovrà esibire prima dell’espatrio, insieme al passaporto del minorenne in corso di validità.
La dichiarazione di accompagno è valida per un solo viaggio verso una destinazione determinata, per un periodo di 6 mesi, entro il quale il minore deve rientrare nel Paese di residenza. La validità non può essere superiore alla data di scadenza del passaporto. I genitori o il tutore possono indicare il nominativo di massimo due accompagnatori e possono richiedere che questi figurino direttamente nel passaporto del minore, insieme alla destinazione del viaggio.
Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che oltre.
In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna – BO
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