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01.02.2023

Tempo di lettura: 5 minuti

E' abitudine diffusa pubblicare, anche inavvertitamente, sulle piattaforme social foto nelle quali sono presenti dei minorenni.

Ma bisogna fare bene attenzione alle norme di legge previste a tutela dei bambini e delle bambine.

La tutela del minore è, infatti, regolata da diverse fonti del diritto, tanto nazionali quanto comunitarie ed internazionali.

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L'immagine del minore e la sua tutela

Il diritto all’immagine è un diritto della personalità fondamentale e inalienabile.

Per i minori si pone a maggior ragione la necessità di tutela, visto che si tratta di soggetti per i quali una lesione di questo diritto potrebbe portare a danni nello sviluppo della propria identità e personalità.

La prima fonte del diritto in cui troviamo questa tutela è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli del 1989.

In tempi successivi sono state adottate: la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (articolo 19); la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore del 1996; la Carta di Nizza del 2000 (articolo 24).

La disciplina si completa con il Codice sulla Privacy, vale a dire il decreto legislativo n. 196/2003, che contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali, oggi parzialmente riformato dal GDPR 679/2016 (Regolamento dell'Unione Europea noto anche come General Data Protection Regulation).

Si precisa che l’art. 4 del GDPR definisce dato personalequalsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” e il Garante della Privacy ha precisato che l’identificazione del soggetto può avvenire anche attraverso suoni o immagini.

Al memorando 38 dell’articolo 8 del GDPR si può leggere che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali (tra cui rientrano, quindi, anche le loro fotografie), in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Cos'è l'età del consenso digitale?

Sempre nell’ottica della tutela dei diritti del minore, è definita nel GDPR anche la cosìddetta “età del consenso digitale” ovvero un limite di età sotto il quale è necessario il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale per il trattamento dei dati connessi ai servizi della società dell’informazione.

Questo significa che, per quei servizi che trattano i dati utilizzando la base giuridica del consenso, se l’interessato è un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso digitale, questo dovrà essere prestato dai genitori o dal tutore.

L’età del consenso digitale può variare tra Stato e Stato: il GDPR la fissa a 16 anni ma lascia ai vari Paesi della Unione Europea la possibilità di abbassarla fino a 13.

In Italia, il decreto legislativo n. 101/2018 ha abbassato a 14 anni il limite previsto dal Regolamento Europeo.

Foto: ci vuole l’autorizzazione di entrambi i genitori

Corollario di quanto sopra esposto è che non si possono fare foto ai figli di amici e poi pubblicarle senza che ci sia stata l’autorizzazione di entrambi i genitori, come ad esempio potrebbe succedere in occasione di una festa tra compagni di classe o di asilo.

La pubblicazione di foto di minorenni, senza il consenso di entrambi i genitori, è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno foto e video.

È sufficiente, infatti, che uno dei due genitori non sia d’accordo per imporre l’immediata rimozione delle immagini, previa condanna in base all'articolo 614-bis del codice di procedura civile e pagamento, a favore dei minori, di un importo pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.

Il consenso prestato alla foto, infatti, non implica anche il consenso alla sua pubblicazione per il quale ci vuole un’altra apposita autorizzazione.

Su questa questione il Garante della Privacy ha pubblicato una guida dal titolo "Minori e nuove tecnologie", ove si ricorda agli utenti che le immagini dei minori pubblicate on line potrebbero finire anche nelle mani di malintenzionati e sarebbe, pertanto, meglio evitare di postare fotografie che ritraggono minorenni.

Suggerimenti per la pubblicazione online

Se proprio non si vuole fare a meno di pubblicare immagini in cui ci sono bambini e bambine, bisognerebbe sempre utilizzare alcune accortezze, come:

Rendere irriconoscibile il viso del minorenne o semplicemente mascherare il volto

 

Limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono

Interferenza nella vita privata del minore

Quindi in Italia la pubblicazione di una fotografia online di un minore di età si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e costituisce, per sua natura, una interferenza nella vita privata del minore.
Per tale motivo occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli, tenendo a mente che per i minori degli anni 14 sarà sempre necessario, per la pubblicazione delle loro immagini, il consenso di entrambi i genitori.

In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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