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14/10/2022

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, chiamato comunemente RSPP, è una delle figure disciplinate dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).

Il datore di lavoro è obbligato a nominarlo in tutte quelle attività che hanno almeno un dipendente.
La sua mancata designazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda che oscilla dai 2.740 € a 7.014,40 €.

Il datore di lavoro può assumere in prima persona il ruolo di RSPP, per la propria impresa?

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Cosa fa il RSPP

Il RSPP è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 che aiuta il datore di lavoro a rilevare i fattori di rischio, elaborare piani di sicurezza, presentare piani formativi e informativi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge quindi una funzione consultiva e propositiva, in posizione di neutralità, non detenendo i poteri del datore di lavoro, a cui spettano le decisioni dell’impresa.

Il RSPP può essere una persona interna all’azienda oppure un professionista esterno.

 

La funzione di RSPP in capo al datore di lavoro

Il datore di lavoro può assumere anche la funzione di RSPP solo nei seguenti determinati casi:

- nelle aziende artigianali o industriali con massimo 30 dipendenti;
- nelle aziende del settore agricolo o zootecnico con massimo 10 dipendenti;
- nelle aziende del settore ittico con massimo 20 dipendenti;
- in tutti gli altri settori fino ad un massimo di 200 dipendenti.

 

E’ opportuno cumulare la qualifica di datore di lavoro e di RSPP?

 

Le criticità di un cumulo dei due ruoli appaiono evidenti se ci si sofferma sulla funzione importantissima svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il RSPP svolge i compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

Cumulare i ruoli di RSPP e di datore di lavoro comporta la sovrapposizione di compiti decisionali con compiti consultivi e questo può essere fonte di problemi.


 

Un caso concreto: sentenza Cassazione penale 26/05/2021, n. 16562

In un caso realmente accaduto un operaio, incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, morì a causa di un infortunio sul luogo di lavoro.

Il legale rappresentante della società, presso cui lavorava l'operaio, ricopriva sia il ruolo di direttore di stabilimento che quello di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il legale rappresentante della società venne ritenuto responsabile per l’infortunio mortale (omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589 del codice penale), per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'imputato avrebbe dovuto, in particolare, valutare rischi e misure di prevenzione sull'uso del macchinario dove trovò la morte il dipendente e avrebbe dovuto anche tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all'uso del macchinario che lo travolse.

Secondo i giudici l’aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuì, da un lato, a recare confusione nell'ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall'altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio.

La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato, l’inopportunità del cumulo tra le due figure, datore di lavoro e RSPP, onde evitare la sovrapposizione di compiti organizzativi, gestionali, decisionali e consultivi.

La confusione tra i due ruoli sarebbe sintomatica, nel caso sopra descritto, di un colposo difetto di organizzazione, che ricade inevitabilmente sul datore di lavoro, portando ad una colpevole opacità e disfunzione organizzativa, anche in termini di decisioni di spesa per la sicurezza.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna – BO

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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