Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

Tempo di lettura: 5 minuti

Il datore di lavoro può verificare che l’attività dei dipendenti sia effettuata secondo le istruzioni da lui decise.

Ma questo controllo non deve mai contrapporsi al diritto dei lavoratori al rispetto della riservatezza.

Ecco che l'uso di telecamere, all’interno dei luoghi di lavoro, è un tema delicato.

Grazie all'analisi di un caso pratico cerchiamo di capire come deve comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui desideri installare degli impianti audiovisivi all'interno dell'azienda.

 

ARAG Tutela Legale Impresa

Proteggi la tua attività e vivi il tuo lavoro serenamente con ARAG Tutela Legale Impresa.

Il controllo da parte del datore di lavoro

Va innanzitutto ricordato che i limiti al potere di controllo del datore di lavoro, sui dipendenti, nascono dall’esigenza di preservare alcuni diritti inviolabili dei lavoratori (riservatezza, libertà e dignità).

Si tratta di principi sanciti fin dal 1970 con l'adozione della Legge n. 300/1970, detta Statuto dei Lavoratori.






Le regole che il datore di lavoro deve rispettare


Lo Statuto dei lavoratori


L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si occupa di una particolare tipologia di controllo datoriale, il cosiddetto controllo a distanza, che avviene tramite strumenti tecnologici che permettono la vigilanza a distanza, sia spaziale che temporale.

Nella sua formulazione originaria questa norma sanciva un espresso divieto dell’uso “di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.

La disciplina del controllo a distanza è stata modificata dal Decreto Legislativo 151/2015 (Jobs Act) che ha riscritto l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e per bilanciare le esigenze del datore di lavoro con il diritto dei lavoratori alla tutela della loro riservatezza.

La giurisprudenza ha successivamente chiarito quali sono le attività di controllo consentite da parte del datore di lavoro.


Sistemi di videosorveglianza: sì, ma solo per certe finalità


Con il Jobs Act il divieto generale, previsto nell' articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, è scomparso.

Dunque oggi, affinché vi sia la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro:

- devono esserci delle specifiche esigenze organizzative/produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale;
- occorre la sottoscrizione di un accordo collettivo tra datore e rappresentanze sindacali.

In difetto di un accordo, il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro per ottenere l’autorizzazione.

Se si viola la normativa si rischia una sanzione penale, in base al combinato disposto degli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970).

Un caso realmente accaduto


Impianti video rivolti solo verso la cassa e gli scaffali


A seguito del verificarsi di mancanze di merce nel magazzino, il titolare di una ditta esercente attività di commercio al dettaglio installò degli impianti video all'interno dell'azienda.
Gli impianti erano rivolti solo verso la cassa e le scaffalature.

Il problema che emerse è che il sistema di videosorveglianza non era stato concordato.

Il proprietario dell'attività di commercio al dettaglio veniva quindi condannato all'ammenda di euro 200,00 per il reato di cui agli artt. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori, poiché aveva installato gli impianti video senza che ciò fosse oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con l'Ispettorato del Lavoro.


La decisione della Corte di Cassazione


La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su questo caso, ha stabilito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza, in assenza di accordi con i sindacati, è lecito solo quando ha come unico scopo il controllo del patrimonio aziendale e soprattutto quando non è in grado di verificare l'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Inoltre la Corte ha chiarito che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori prevede l'esigenza di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, o di una preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, ove derivi “anche” la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

La previsione normativa non sembra riferibile a quegli impianti che controllano in via del tutto occasionale l'attività del singolo dipendente, come, per esempio, potrebbero essere, almeno tendenzialmente, quelli puntati sulla cassaforte e sugli scaffali.

Il principio scaturito da questa pronuncia della Suprema Corte, pur non autorizzando un uso indiscriminato dei sistemi di videosorveglianza, ha comunque aperto la via all’accertamento di condotte infedeli e illecite tramite controlli da remoto.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna – BO

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre molti dei rischi legali che un imprenditore deve affrontare: per esempio, sono coperte le spese dell'avvocato e del perito in caso di procedimento penale connesso all'attività imprenditoriale oppure in caso di lite con un fornitore.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita la pagina ARAG Tutela Legale Impresa.

Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Potrebbero interessarti anche...

Contatti e servizi