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04.05.2023

Innanzitutto è bene cercare un dialogo costruttivo, parlando del disagio e dei problemi in classe manifestati dai propri figli: molto spesso confrontandosi apertamente con i professori si riescono a risolvere anche le situazioni più critiche (anche perchè i figli non hanno sempre ragione).

Se ciò non accade e se i genitori ritengono che chi insegna non adotti un metodo di insegnamento adeguato, la legge può intervenire a tutela degli studenti. Ma in questo caso estremo quanto riferito dai genitori deve essere attentamente valutato dal dirigente scolastico.

Qui un riassunto delle norme e dei casi in cui si può chiedere la sostituzione di chi insegna.

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Come avviene l’assegnazione dei docenti

L’assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico (queste le norme di riferimento: D.Lgs. 297/94, D.Lgs. 165/01, D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e legge 107/2015).

L’assegnazione delle classi è preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione di proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti.

Normalmente il dirigente scolastico decide di assegnare i docenti alle classi sulla base di criteri discussi ed approvati in seno al Consiglio d’Istituto, dove generalmente il primo criterio è quello della continuità didattica, perché è interesse degli studenti avere il medesimo insegnante nel ciclo che stanno frequentando.

Alle classi va garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale di ruolo.

Al momento dell’iscrizione a scuola, i genitori degli studenti possono effettuare scelte personali relative a diverse questioni, come l’orario di partecipazione alle attività o l’eventuale scelta dell’insegnamento della religione cattolica.

Inoltre i genitori possono richiedere alla scuola che il proprio figlio/ la propria figlia venga assegnato/a ad un determinato insegnante oppure inserito in una determinata classe.

Domandare è legittimo ma non sempre la richiesta potrà essere accolta: l’istituto scolastico ha solo la facoltà, e non l’obbligo, di accogliere la richiesta dei genitori.

 

Quando l'insegnante non svolge adeguatamente il proprio ruolo

Un genitore può manifestare il proprio disappunto se un insegnante non riesce a svolgere il proprio ruolo o ha dei comportamenti non corretti.

Per esempio, per chi insegna, i casi potrebbero essere questi:

- non essere in grado di sviluppare in modo adeguato il programma di studio;

- denigrare gli allievi oppure usare un linguaggio forte ed accompagnato da parolacce e imprecazioni;

- avere problemi di concentrazione o mostrare disinteresse;

- non preoccuparsi di migliorare né di sfruttare le nuove tecnologie oppure non tenere in considerazione la partecipazione degli studenti.

 

In caso di problemi con un insegnante

 

I genitori ne possono chiedere al dirigente scolastico la sostituzione, specificando in modo chiaro la motivazione.

A fronte delle osservazioni dei genitori, il dirigente scolastico ha l’obbligo di verificare se “le accuse” sono fondate.

In caso di verifica affermativa, nei confronti dell’insegnante potrebbe essere aperto un procedimento disciplinare per accertare l’esistenza o meno di suoi comportamenti non legittimi.

 

La responsabilità disciplinare degli insegnanti

Su questo punto occorre fare riferimento principalmente al testo Unico sull’Istruzione (D.Lgs 297/1994) che indica le eventuali sanzioni disciplinari a carico dei docenti.

All’articolo 492 e successivi, la sospensione di un docente è prevista in caso di:

- atti non conformi alle responsabilità;

- violazione dei propri doveri;

- oppure per incompatibilità del docente rispetto alle sue mansioni educative.

Se la violazione commessa dal docente comporta fino a dieci giorni di sanzione, il provvedimento può essere firmato dal responsabile della struttura scolastica in possesso di qualifica dirigenziale.
Se invece la sanzione supera i dieci giorni di sospensione, questa dovrà spettare all’Ufficio per i provvedimenti disciplinari.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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