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12/01/2022

 

Il Green pass è un documento digitale o cartaceo che è stato introdotto dal Decreto anti-Covid del 22 aprile 2021 (poi successivamente modificato) e serve ad attestare una delle seguenti condizioni:

• l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19;
• l’avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;
• l'esito negativo di un test antigenico rapido, svolto nelle ultime 48 ore, oppure di un test molecolare, svolto nelle ultime 72 ore.

Nei primi due casi si parla di “Green pass rafforzato”, nel terzo caso si parla di “Green pass base”.

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A cosa serve il green pass?

 

Il green pass (sia esso base o rafforzato) è lo strumento che consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all'università, alle strutture sanitarie, ai locali che offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive. Esso è richiesto in zona bianca, gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente.

Per verificare quali sono le attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” consigliamo di consultare la tabella presente sul sito del Governo italiano: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Come si ottiene il green pass?

È possibile acquisire il Green pass in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità dello stesso viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

Canali digitali

Via App
• Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
• App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’App IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. La Certificazione verde COVID-19 è visibile nella sezione “Messaggi”, dove resterà disponibile.

Siti web

• Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN o che sono stati vaccinati all’estero e hanno registrato la vaccinazione presso una Asl italiana) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
• Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, al farmacista, ai laboratori pubblici e privati accreditati, ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Quando viene generato e quanto dura?

Il tempo di emissione e la durata del Green pass variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:
• per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, sarà generato entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
• per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, sarà generato entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:
• se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, il Green pass per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il Green pass per guarigione sarà generato entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;
• se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), il Green pass è generato entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021. Per scaricarla si riceverà un nuovo AUTHCODE via SMS o e-mail ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

Nei casi di tampone negativo il Green pass sarà generato in poche ore e avrà validità di:
• 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
• 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

ATTENZIONE
• Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità del Green pass da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi".
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Chi può chiedere di visionarlo?

Possono chiedere l’esibizione del Green pass le forze dell'ordine e i pubblici ufficiali, ma anche i gestori dei locali e gli organizzatori degli eventi per i quali è necessario esibirlo.

Inoltre, possono chiederne l’esibizione I vettori aerei, terrestri e marittimi ed i responsabili degli istituti scolastici e universitari.

Per viaggiare in Europa bisognerà mostrarlo all'imbarco e all'ingresso nel Paese di destinazione.

Può essere revocato?

Il Green pass può essere revocato in caso di infezione da coronavirus.

La positività verrà inserita nella banca dati del cittadino e dunque il sistema informatico bloccherà il rilascio del pass o annullerà la validità del QR code già rilasciato fino a comprovata guarigione.

Lo stesso avviene alla scadenza della validità del pass.

Quali sono i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19?

• test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo;
• test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo; questo test - effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei - permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi: autotest rapidi, test salivari e test sierologici.

Esenzioni

Non è richiesto il Green pass alle seguenti categorie di persone:
• bambini sotto i 12 anni;
• soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
• cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022.
• persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146.

Sanzioni per mancato rispetto della normativa

Per coloro che non sono muniti di Green pass, ove obbligatorio, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro, mentre per i gestori delle attività che non verificano il possesso delle certificazioni verdi, si applica la medesima sanzione pecuniaria oltre alla chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni in caso di terza violazione commessa in giorni diversi.

Mondo del lavoro

Il Decreto Legge 127/2021 ha introdotto nuovi obblighi in tema di Green pass nei luoghi di lavoro: tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori potranno quindi subire sanzioni rilevanti in caso di mancato rispetto di quanto previsto da tale normativa.

Il datore di lavoro (privato e pubblico, settore dove ci sono alcune specificità) dovrà organizzare la procedura dei controlli, farla funzionare in concreto e verificare che tutti rispettino le disposizioni. In particolare, il datore di lavoro, prima del 15 ottobre, dovrà definire un piano per l’organizzazione dei controlli, assegnando le deleghe ai soggetti che in concreto svolgeranno le verifiche, e poi, a partire da quella data, dovrà gestire ogni giorno il nuovo sistema di accesso.

In caso di violazione accertata da parte delle autorità, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400,00 a un massimo di 1.000,00 euro (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).

I lavoratori pubblici e privati sprovvisti di green pass saranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del documento e durante l’assenza non avranno diritto a percepire nessuna forma di retribuzione, compenso o emolumento.

In particolare, il dipendente privo di certificato verde - senza necessità di alcuna formalità o comunicazione - non potrà accedere al posto di lavoro e resterà in assenza non retribuita fino a quando non tornerà con tale documento.
Non sono previste, invece, sanzioni disciplinari (il decreto lo vieta espressamente) per la semplice mancanza del documento, e va escluso qualsiasi impatto sulla stabilità del rapporto (il Dl riconosce il diritto alla conservazione del posto al lavoratore privo di Green pass).

Accanto alle sanzioni interne al rapporto di lavoro, i dipendenti - a prescindere dalle dimensioni dell’impresa - possono subire sanzioni amministrative.
Chi è sorpreso dal datore senza Green pass (situazione che può verificarsi in caso di aggiramento dei controlli) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia da 600,00 a 1.500,00 euro e può anche subire una procedura disciplinare per la sua condotta scorretta.
Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro.

Con il decreto approvato il 5 gennaio dal Consiglio dei Ministri è stato introdotto l’obbligo di esibire il Green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro in capo agli over 50 anni e per chi ha compiuto 50 anni ed è senza lavoro è stato introdotto l'obbligo vaccinale. Le nuove norme valgono fino al 15 giugno. L'obbligo di presentare il Green pass rafforzato scatterà a partire dal 15 febbraio 2022.

Chi non presenterà il Green pass rafforzato non riceverà lo stipendio, ma conserverà il posto di lavoro, ma verrà considerato "assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione".

Tutte le imprese, senza limite di dipendenti, potranno sostituire i propri dipendenti per dieci giorni eventualmente rinnovabili, fino al 31 marzo 2022.

L'obbligo vaccinale era già stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 per altre categorie:
• personale amministrativo della sanità
• docenti e personale amministrativo della scuola
• militari e forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria)
• personale del soccorso pubblico.

Europa: come ci si muove con il green pass?

Dal 1° luglio 2021 il Green pass è valido come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

In Europa, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
• aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
• oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
• oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

In Italia, dal 16 dicembre 2021, per viaggiare o far rientro da un Paese europeo i viaggiatori dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

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