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09/03/2020

Nelle realtà condominiali le spese relative alla gestione delle parti comuni - prima di essere sostenute - devono essere di regola preventivamente approvate in sede di assemblea condominiale.

Cosa succede nel caso in cui un condomino esegua lavori sulle parti comuni senza l’approvazione dell’assemblea? Potrà avere il rimborso delle spese sostenute oppure dovrà tenerle interamente a proprio carico?

 

Per rispondere a tale domanda, è necessario verificare sia quanto stabilito dal codice civile che dalla giurisprudenza.

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Cosa dice il codice civile

Secondo l’art. 1134 del codice civile, il condomino che esegue o fa eseguire lavori sulle parti comuni senza l’approvazione dell’assemblea o la richiesta dell’amministratore, ed in assenza del requisito dell’urgenza, non avrà diritto al rimborso delle spese anticipate.

Solo laddove vi sia il carattere dell’urgenza, un singolo condomino potrà far eseguire un determinato lavoro su di una parte comune - anche senza il preventivo assenso dell’assemblea o la richiesta in tal senso dell’amministratore - anticipando le relative spese e chiedendo poi legittimamente il rimborso delle stesse, pro quota, agli altri condomini.

 

Cosa dice la giurisprudenza

Anche la giurisprudenza (Cassazione Civile n. 17027/2018), intervenuta sull’argomento, ha avuto modo di confermare che il condomino - al quale non deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni per carenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c. - non può nemmeno adire le vie legali per ottenere un giusto indennizzo da parte degli altri condomini, per loro indebito arricchimento (in termini giuridici: il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa).

Tale azione non può essere messa in atto in quanto, nel caso in cui la spesa per far eseguire un lavoro su parti comuni - per quanto non urgente - sia comunque necessaria, il condomino interessato ha più di una possibilità perché la stessa venga sostenuta:

- ai sensi dell'art. 1133 del codice civile (e quindi con convocazione ed autorizzazione dell'assemblea)

oppure

- ai sensi degli artt. 1137 e 1105 (e quindi con ricorso ed autorizzazione dell'autorità giudiziaria).

Se il condomino procede senza seguire una di queste strade, non potrà poi - dopo essersi visto opporre un legittimo diniego al rimborso – promuovere un’azione legale nei confronti degli altri condomini.

 


Attenzione quindi, prima di far eseguire di proprio impulso un lavoro su di una parte comune del condominio, è importante che venga accertato il requisito dell’urgenza di tale opera.
In mancanza di questo requisito, non si potrà procedere se prima l’amministratore non ne abbia fatto apposita richiesta o se l’assemblea non abbia dato l’assenso all’esecuzione dei lavori.

 

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Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
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