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23/10/2020

La più recente legislazione d’urgenza emanata per far fronte all’emergenza epidemiologica da covid-19 ha reintrodotto l’obbligo di utilizzare la mascherina all’aperto, specificando che va indossata anche in tutti i luoghi al chiuso che non siano abitazioni private.
Con alcune eccezioni.

Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza sul punto.


Il testo del decreto prevede “l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.

All’aperto la mascherina va, quindi, sempre indossata a meno che non ci si trovi in una zona isolata: in quel caso va tenuta a portata di mano ed indossata se si incontrano persone.

E' poi obbligatorio portarla sempre nei luoghi chiusi aperti al pubblico, quando non si è da soli.

Quando è, quindi, obbligatorio indossare la mascherina?

 
  • all’aperto, se assieme ad altre persone
  • per strada, se ci sono altre persone
  • in auto e in moto, se non si è con persone conviventi
  • sui mezzi pubblici
  • sul luogo di lavoro, quando non si può garantire la distanza di almeno un metro
  • se si fa sport (al chiuso o all’aperto) qualora non sia rispettata la distanza di 2 metri tra le persone
  • nei negozi, supermercati e centri commerciali
  • nei bar e nei ristoranti (quando non si è seduti al tavolo)

Quando, invece, è possibile non indossare la mascherina?

 
  • all’aperto, se si è in una zona isolata
  • in auto e in moto, se si è da soli o con persone conviventi
  • se si fa sport o all’aperto se viene rispettata la distanza di 2 metri tra le persone
  • se si va in bicicletta
  • nei bar e nei ristoranti (quando si è seduti al tavolo)

Sono previste eccezioni?

 
  • I minori di 6 anni non sono obbligati ad usare la mascherina.
  • Le persone con disabilità o con patologie tali da non essere compatibili con la copertura di naso e bocca non sono obbligate ad indossare la mascherina.

Quali sanzioni sono previste in caso di inosservanza di questi obblighi?

Le multe vanno dai 400,00 ai 1.000,00 euro in caso di inosservanza dell’obbligo previsto dal decreto ed i controlli vengono effettuati dalla polizia locale, dalle forze dell’ordine e dal personale dell’esercito impiegato nell’operazione “strade sicure”.

È possibile fare ricorso se si ritiene che la sanzione sia ingiusta?

Le multe comminate per violazioni delle misure anti Covid-19 sono a tutti gli effetti sanzioni amministrative: pertanto possono essere impugnate mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Il Ministero dell’Interno ha, infatti, precisato che “avverso il verbale sono ammessi scritti o documenti difensivi (entro 30 giorni ai sensi dell’art. 18 l.689/81), direttamente all’organo accertatore, ma in tal caso, ove non accolte le tesi difensive, non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’Ordinanza si potrà presentare ricorso al Giudice di Pace (art.6 D. Lgs. 150/11) entro 30 giorni.”

Occorre, in ogni caso, dimostrare di avere motivi validi per procedere alla contestazione del verbale.
Bisogna, quindi, dimostrare di non averla indossata perché non obbligato a farlo sulla base di circostanze oggettive (ad es. disabile, con patologia o bambino sotto i 6 anni) o circostanze soggettive (ad es. perché in luogo isolato o perché in una delle circostanze in cui può essere abbassata – bere e mangiare seduti, fumare, attività sportiva distanziati, ecc..).

Qualora sussistano questi presupposti, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione, potrà essere inviato uno scritto difensivo all’autorità indicata nella sanzione.
- Se la contestazione è stata elevata dai Vigili urbani, la memoria va inviata al Comune.
- Se la contestazione è stata elevata dalla Polizia provinciale, la memoria va inviata alla Provincia.

In tutti gli altri casi, va inviata al Prefetto o al Giudice di Pace.

Nello scritto, che va inviato tramite PEC o raccomandata, vanno indicati i motivi del ricorso ed allegati i propri documenti di identità.

Nei 5 giorni successivi la ricezione dello scritto, l’Autorità interpellata può accogliere o respingere il ricorso.
In tale ultimo caso, tuttavia, viene emessa un’ingiunzione di pagamento di una somma pari al doppio dell’importo originale.

Il successivo ricorso al Giudice di Pace può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del rigetto del ricorso.

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