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23/04/2018



Le infrazioni del Codice della Strada, a seconda di quanto siano gravi, comportano una sanzione pecuniaria e, in alcuni casi, amministrativa. Non sempre però la multa risulta legittima, anzi, talvolta si può rivelare ingiusta o scorretta, o può presentare delle irregolarità.

Capita infatti di aver ricevuto una multa e, tuttavia, di essere certi di non aver commesso la violazione. Per l’automobilista che ritiene di essere stato vittima di un verbale ingiusto o irregolare, si configura la possibilità di contestarlo, chiedendone l’annullamento.

Può infatti impugnare il verbale di accertamento di violazione emesso dal Comando accertatore, facendo ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace.

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In quali casi è possibile presentare ricorso e avviare la procedura di contestazione di una multa?

Di norma, i motivi per i quali si può chiedere l’annullamento sono essenzialmente due:

  • Il primo è di merito e si fonda sulla convinzione dell’automobilista che l’infrazione contestata, in realtà, non sussista affatto; ad esempio:


    - quando viene sanzionato il passaggio con il semaforo rosso ma si è convinti di non aver violato la specifica norma del Codice della Strada
    - oppure nel caso in cui ci facciano una multa per divieto di sosta in una strada in cui nessun cartello segnalava il divieto
    - quando ci venga contestato ingiustamente di essere entrati in una zona a traffico limitato (ZTL) essendo privi dell’autorizzazione, ecc.
  • Il secondo caso, in cui è lecito chiedere l’annullamento del verbale di accertamento di violazione, si fonda sulla presenza di vizi di forma del verbale, ad esempio:


    - nel caso in cui i dati anagrafici risultino trascritti in modo sbagliato
    - il numero di targa riportato sia errato
    - il verbale non venga consegnato nei tempi previsti dal Codice della Strada
    - nel caso in cui siano stati commessi altri errori da parte dei Vigili Urbani, o della Polizia Stradale (la mancata indicazione del luogo o del giorno in cui la presunta infrazione sarebbe stata commessa, l’assenza di indicazioni circa la norma che si ritiene violata)
    - la mancata indicazione delle modalità per effettuare il ricorso
    - la mancanza di segnaletica dell’autovelox
    - se gli apparecchi che hanno rilevato l’infrazione non fossero omologati
    - la consegna di un un doppio verbale relativo alla medesima infrazione
    - se la multa che non riguarda sosta e/o fermata del mezzo venisse redatta dagli ausiliari del traffico
    - se ci fosse stata una nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento
    - in caso di notifica al vecchio proprietario dopo l'avvenuto passaggio di proprietà
 

Per ricorrere dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace è necessario attendere la notifica del verbale, che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione.

E' fondamentale non aver provveduto al pagamento della somma indicata nel verbale: infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito (Sentenza 26 maggio 2010, n. 12899) che se l’automobilista paga la multa - seppur in misura ridotta - non può successivamente opporsi ad essa, nemmeno se emerge che era effettivamente illegittima o ingiusta.

Il pagamento della multa equivale infatti ad un’ammissione di colpa che preclude qualsiasi possibilità di rimborso.

 

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Il ricorso al Prefetto

Disciplinato dall’art. 203 del D.lgs. del 1992, offre la possibilità di opporsi alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica del verbale di accertamento.

L’atto di impugnazione può essere presentato direttamente all’ autorità che ha elevato la contravvenzione che, a sua volta, provvederà a recapitarlo alla Prefettura, oppure può essere inviato direttamente alla Prefettura con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quale documentazione va allegata?

Al ricorso è necessario allegare la copia del verbale e tutta la documentazione che possa essere utile per sostenere le motivazioni (ad esempio fotografie, copie permessi, copie certificati medici ecc.).

Normalmente questo tipo di procedura non prevede una istruttoria vera è propria, in quanto il Prefetto decide sulla base del ricorso e delle note difensive dell’organo accertatore, ma la parte può chiedere di essere ascoltata (cosiddetta richiesta di audizione).

Il Prefetto dovrà rispondere entro il termine di 210 giorni, nel caso in cui il ricorso sia stato inviato a mezzo posta, o di 180 giorni, nel caso diverso in cui il ricorso sia stato presentato all’Organo che ha elevato il verbale.

La decorrenza del termine verrà sospesa nel caso in cui la parte debba essere ascoltata.

È bene che si rifletta molto sull’opportunità di chiedere di essere ascoltati, in quanto, in caso di rigetto del ricorso, il Prefetto potrebbe comminare una condanna per il rimborso della spesa sostenuta per l’audizione.

Il Prefetto, ovviamente, avrà due possibilità:

  • disporre l’annullamento del verbale, nel caso in cui ritenga che il ricorso sia fondato e quindi che la sanzione sia illegittima;
  • emettere un provvedimento d’ingiunzione di pagamento, nel caso in cui respinga il ricorso, confermando quindi la violazione contestata.

In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiungerà il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata nel verbale (c.d. minimo edittale), prevedendo anche eventuali sanzioni accessorie (es. decurtazione punti).

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, l’interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

 

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Opposizione davanti al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso dinanzi al Prefetto è possibile, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la presunta violazione.

Tale ricorso, disciplinato dall’art. 204 bis del D.lgs. del 1992, si può effettuare entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. Deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso al Giudice di Pace ha un costo fisso di 38 euro e, inoltre, l’automobilista che contesta la multa è tenuto a presenziare all’udienza, ragion per cui se la multa è di scarsa entità o la città dove è avvenuta l’infrazione contestata è lontana da quella di residenza, potrebbe non essere conveniente.

Visionati gli atti e svolta una eventuale istruttoria, il Giudice di Pace potrà accogliere il ricorso, quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, annullare la multa in parte o in toto, con la possibilità di diminuirne l’ammontare, rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma, compresa tra il minimo e il massimo di quanto previsto dalla legge.

È possibile proporre appello contro le sentenze del Giudice di Pace, rivolgendosi al Tribunale Civile nel cui circondario si trova il suo ufficio.

 

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