Spese relative all’ascensore: nessun esonero implicito per chi è al piano terra
La sentenza della Corte di Cassazione n. 31675/2025 affronta un tema molto concreto per la vita condominiale: come si dividono le spese dell’ascensore, soprattutto quando si parla di interventi importanti come la sostituzione dell’impianto.
La Cassazione ribadisce un principio chiaro: le spese per sostituire un ascensore rientrano nell'art. 1124 del Codice Civile.
In pratica, i costi vanno divisi:
• per metà in base ai millesimi di proprietà
• per l’altra metà in base all'altezza del piano
Un criterio misto, quindi, che tiene conto sia del valore degli immobili sia dell’uso potenziale dell’ascensore.
Tutto nasce dalla contestazione di due condòmini contro una delibera che prevedeva la sostituzione di quattro ascensori.
Il condominio aveva deciso di ripartire le spese escludendo i locali commerciali al piano terra, basandosi su una tabella millesimale allegata al regolamento, dove per queste unità i millesimi ascensore erano pari a zero.
Secondo il condominio, quell'esclusione era implicita. Ma per la Cassazione non è così.
La Corte è stata molto netta e ha chiarito due punti fondamentali:
• la tabella in questione riguardava manutenzione e gestione (ordinaria e straordinaria), non la sostituzione completa degli impianti, che ha una disciplina diversa (integra un'opera rientrante nella fattispecie dell'art. 1124 c.c.);
• non esisteva nel regolamento una clausola chiara che esonerasse i locali al piano terra da tutte le spese legate all’ascensore. Il fatto di avere millesimi pari a zero valeva solo per una specifica tipologia di costi.
Sì, in molti casi sì. Il principio alla base della decisione è semplice: anche se non utilizzi l’ascensore ogni giorno, potresti comunque beneficiarne. Ad esempio per accedere a parti comuni dell’edificio.
Nel caso specifico, era emerso che anche i proprietari dei negozi al piano terra potevano raggiungere il terrazzo usando scale e ascensore. Questo è bastato per considerarli legittimamente coinvolti – e quindi tenuti a contribuire alle spese.
Il messaggio è chiaro
i condomini al piano terra non sono automaticamente esclusi dalle spese per l’ascensore, nemmeno se lo usano poco o niente.
Se si vuole derogare ai criteri di legge, è possibile farlo. Ma serve una condizione precisa:
👉 I criteri di ripartizione possono essere modificati, ma solo con il consenso unanime di tutti i condomini.
In assenza di accordi espliciti e condivisi, si applicano le regole standard. E queste non prevedono esoneri “impliciti”.
In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano
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