Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

07/05/2018

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 2 dicembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 ) riguardante il Testamento Biologico.

La legge, da tempo attesa regolamenta un problema tanto dibattuto, che riguarda la possibilità di poter decidere della propria vita nei casi in cui, a causa di malattie o gravi infortuni, volessimo interrompere l’accanimento terapeutico su di noi, nella speranza che vengano scoperte terapie che ci consentano di guarire.


Nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ha affermato il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne in alcuni casi espressamente previsti.

ARAG Tutela Legale per la Vita

Desideri il meglio per i tuoi cari? Regalagli un futuro in piena sicurezza con ARAG Tutela Legale per la Vita!

Sono state introdotte e disciplinate le cosidette DAT, ma cosa sono?

Le DAT sono le "Disposizioni Anticipate di Trattamento“, con le quali qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, può dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovi o si venisse a trovare in condizioni di incapacità.

La persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, si può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, di scelte terapeutiche (in generale), di singoli trattamenti sanitari (in particolare).

Grazie all’intervento del legislatore, dal 31 gennaio di quest’anno ognuno può dare disposizioni che riguardino la propria sfera personale. Il fatto più rilevante, che da subito contribuisce a dare serenità a molte persone gravemente malate, riguarda il legittimo diritto di rifiutare la nutrizione e la idratazione artificiale.

Entrambe, infatti, sono considerate a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”, quindi la persona può decidere in piena autonomia se volerli ricevere o meno. Le disposizioni possono essere date mediante un atto pubblico notarile, una scrittura privata autenticata dal notaio o da una scrittura privata semplice, consegnata all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. L’atto non ha alcun costo.

Qualora la persona non sia in grado di poter comunicare la propria volontà, chi potrà prendere la decisione?

Toccherà ad un parente o il tutore o l’amministratore di sostegno a parlare per lei.

Le persone impossibilitate a comunicare potranno manifestate le loro DAT, se possibile, anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo, tipo il cursore ottico.

Per poter manifestare le proprie DAT la persona dovrà ricevere preventivamente adeguate informazioni mediche, affinchè sia consapevole delle conseguenze delle proprie scelte.

Possono essere revocate le DAT?

Le DAT potranno essere revocate in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

La legge ha esteso la validità anche a quelle dichiarazioni che siano state manifestate prima della sua entrata in vigore.



I Comuni dovranno istituire un registro per conservare le DAT.

Ad oggi circa 280 Comuni hanno già istituito questo registro e molti sono in procinto di farlo.

La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) che la persona nomini un suo fiduciario che lo sostituisca nel momento in cui dovesse divenire incapace, per mantenere i rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendogli di disattendere le sue DAT, di concerto con il medico, nell’ ipotesi in cui dovessero apparire palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica del paziente o siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

Nel caso in cui dovesse esserci un contrasto tra il fiduciario e il medico, nell’impossibilità della persona di potersi esprimere, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità che una persona agisca e si esprimi per l‘interessato, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Che servizi può offrirti ARAG?

Per difendere i tuoi diritti rivolgiti ad un esperto ARAG, o per saperne di più e trovare l’offerta giusta per te, visita la pagina ARAG Multioption!

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Potrebbero interessarti anche...

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia: Andrea Andreta. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it web: www.arag.it

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1 Capitale sociale Euro 100.000.000. Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin: www.bafin.de). Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Dr. Paul-Otto Faßbender. Consiglio di Gestione: Dr. Renko Dirksen (Speaker of the management Board), Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.

Contatti e servizi