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20/09/2019


Il risarcimento del danno da fatto illecito (tra i quali rientra l’incidente stradale) è regolato in maniera precisa dalla legge e può riguardare beni materiali o la persona.
Riguardo alle lesioni personali, si confondono a volte le diverse voci di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale da fatto illecito, risarcibile ex art. 2043 c.c., può essere emergente e riguardare la perdita subita dal punto di vista materiale, ovvero un lucro cessante e riguardare il mancato guadagno.

Il danno non patrimoniale riguarda voci non immediatamente definibili dal punto di vista economico, che vanno esaminate in ambito giurisprudenziale, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita.

Secondo l’art. 2059 del codice civile “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

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Il danno non patrimoniale

In giurisprudenza il danno non patrimoniale ha vissuto elaborazioni che hanno portato ad una frammentazione in voci e sotto voci. Nel 2008, con le sentenze di S. Martino (11/11/2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) la Cassazione lo ha ricondotto in una figura unitaria, riassumibile in 3 distinte componenti:

  • il danno esistenziale, riguardante secondo una diffusa definizione la “lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità”.
  • il danno biologico, derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica
  • il danno morale, ovvero la sofferenza psichica interiore

Da allora non sono mancate altre pronunce, anche di carattere critico se non contrario rispetto alle pronunce già note.

La sentenza 32372/2018 della Cassazione

Recentemente la Cassazione è tornata sul risarcimento del danno non patrimoniale, con la sentenza 32372/2018 riguardante un sinistro con esito mortale, per il quale i congiunti della vittima avevano ritenuto iniquo e non soddisfacente il risarcimento ottenuto.

Secondo i ricorrenti il giudice di merito avrebbe dovuto risarcire anche il danno biologico terminale, il danno esistenziale/morale e il danno “tanatologico” o danno da morte.
In particolare, essi lamentavano la mancata determinazione del danno occorso al danneggiato tra l’evento e l’avvenuto decesso.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso spiegando che le categorie di danno indicate non sono giuridicamente riconosciute e per di più hanno un significato etimologicamente distorto.

Secondo la Suprema Corte può sì essere riconosciuto un risarcimento connesso al tempo che intercorre tra l’evento e la morte, ma solo quando tale lasso di tempo sia oggettivamente apprezzabile.
Nel tempo che passa tra l’evento dannoso e la morte, la vittima subisce un danno che si manifesta in duplice veste: la “lesione della salute” e la “sofferenza derivante dalla consapevolezza dell’imminente decesso”.

Il primo, il cosiddetto danno biologico, consiste nella lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona e si manifesta in presenza di una lesione permanente o reversibile da cui derivi una compromissione delle attività vitali del soggetto.

Affinché derivi il diritto al risarcimento occorre un apprezzabile lasso di tempo tra il sinistro ed il decesso, che deve essere compatibile con l’espletamento degli accertamenti medici sulle lesioni.

Riguardo al secondo, riconducibile al danno morale, ovvero alla sofferenza interiore e psicologica conseguente all'evento, il patema d’animo, il perturbamento psichico, il pregiudizio alla dignità e integrità morale dell’individuo, la Suprema Corte ritiene che per essere correttamente valutato presuppone la piena coscienza della vittima che deve avere la reale consapevolezza del destino che si sta consumando in quegli attimi terribili.
Si pensi al danneggiato che rimane cosciente all’interno del veicolo in fiamme nel quale perderà la vita di lì a poco patendo indicibili sofferenze. In questi casi, il danno morale, da accertare in ogni caso con i mezzi di prova ordinari e liquidabile equitativamente, è risarcibile.

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In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna

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