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Si, le registrazioni della "scatola nera" hanno valore di prova!
Per arginare il grave fenomeno delle frodi assicurative, contrastando i numerosi casi di falsi sinistri, tutto ciò che registra la "scatola nera", ossia il dispositivo elettronico con accelerometro e geolocalizzatore installato sulle autovetture, ha valore probatorio.

La scatola nera sul veicolo è infatti in grado di registrare e memorizzare molteplici dati, fornisce informazioni utili su luogo e sulla dinamica del sinistro e permette di studiare la condotta di guida del conducente.

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Cosa dice la legge?

La Legge n.124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore dopo un lungo percorso di attuazione, ha introdotto diverse novità, soprattutto nel settore delle assicurazioni, in particolare per ciò che attiene alla prova nelle controversie riguardanti il risarcimento del danno.
Il legislatore spinge per l’adozione delle scatole nere installate sui veicoli, così da poter gestire con maggiore veridicità le conseguenze dei sinistri stradali e avere un supporto importante per la determinazione della responsabilità dell’incidente (registrando dati come la velocità, l’accelerazione ecc.), nonché evitare truffe nel settore assicurativo.

Ad esempio, con l’acquisizione di elementi in base ai quali si accerta che un mezzo presunto responsabile non fosse sul luogo del sinistro all'ora denunciata, sarà possibile contrastare efficacemente il fenomeno della generazione di sinistri inesistenti.

In passato la giurisprudenza prevalente non attribuiva ai dati estraibili dalle scatole nere alcuna efficacia probatoria. Proprio per tale ragione, la Legge n.124 del 2017 prende su questo punto una posizione assolutamente rivoluzionaria, riconoscendo alle registrazioni l’efficacia di piena prova.
In sostanza, la norma introdotta dalla legge sulla concorrenza stabilisce che, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato di un dispositivo elettronico che presenta determinate caratteristiche tecniche, i dati registrati dalla scatola nera costituiscono una prova nei procedimenti civili, con efficacia di prova legale a tutti gli effetti e per i quali non sono ammesse controprove, a meno che il danneggiato non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo elettronico o la sua manomissione.

I vantaggi per il consumatore:

La legge concorrenza, tra l’altro, all’art. 132- ter del Codice delle Assicurazioni Private, dispone che le compagnie di assicurazione dovranno praticare ai clienti uno sconto, ogniqualvolta vengano...

installati, su proposta dell’Impresa di assicurazione, o siano già presenti, meccanismi elettronici e portatili, che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri....

Il dispositivo elettronico è portatile e l’assicurato ha l’obbligo di non disinstallarlo, manometterlo o renderlo in qualche modo non funzionante, pena la perdita del diritto allo sconto e la restituzione alla compagnia assicuratrice delle somme che ha risparmiato in maniera indebita, fatto salvo il potere della stessa assicurazione di denunciare il soggetto per frode, alle autorità competenti.



Con l’attribuzione di efficacia di piena prova alle registrazioni dei dispositivi satellitari, le Compagnie assicuratrici dispongono di importanti elementi istruttori. In sostanza, le parti dei contenziosi giudiziari di risarcimento danni da infortunistica stradale, vengono messe su un piano di parità sotto il profilo probatorio.

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In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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