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29/01/2018

Viaggiare con un veicolo a motore, che sia un’auto, una moto o un autocarro, impone degli obblighi sul tipo di documenti da portare con sé durante la marcia.

Le nostre autovetture sono sempre state caratterizzate dalla presenza, sul parabrezza, del contrassegno assicurativo, per attestare la regolarità della polizza RC Auto, ma oggi la sua esposizione non è più obbligatoria.

Il contrassegno assicurativo conteneva gli estremi del contratto, il nome e il marchio della compagnia, il numero di targa e il tipo di veicolo, e aveva la funzione di certificare il pagamento del premio da parte dell’assicurato. Infatti, la prima cosa che facevano la polizia stradale o i carabinieri che ci fermavano per un controllo, era “adocchiare” il contrassegno esposto sul parabrezza.

Ebbene, oggi è avvenuta la sua "dematerializzazione", e l'obbligo di esporlo è venuto meno perché il controllo sulla regolarità assicurativa del veicolo viene effettuato attraverso un procedimento elettronico. La digitalizzazione dei documenti assicurativi favorisce la semplificazione delle procedure e lo snellimento dei tempi. Inoltre, è stata adottata per diminuire l’evasione assicurativa, vista la facilità con cui è possibile falsificare il formato cartaceo.

Attraverso la digitalizzazione è possibile verificare la regolarità assicurativa di un veicolo in tempo reale, anche attraverso sistemi di controllo automatici (tutor, autovelox ecc), permettendo così di contrastare oltre alla contraffazione del contrassegno anche il grave fenomeno delle auto che circolano senza assicurazione.

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Ma come avvengono i controlli?

Oggi il tutto passa tramite il numero di targa. Le informazioni solitamente stampate sui documenti assicurativi vengono inserite dalle compagnie assicurative in un’apposita banca dati gestita da IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Le verifiche da parte delle compagnie stesse (ad esempio, in occasione della stipula di un nuova polizza) oppure delle forze dell’ordine (ad esempio, in occasione dei controlli stradali) vengono eseguiti in modo più veloce, inserendo semplicemente il numero di targa del veicolo, interrogando l’archivio integrato dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso la Motorizzazione, “scovando” così molto più efficacemente i trasgressori e facendo emergere in tempo reale eventuali evasioni e irregolarità. Il sistema di controllo telematico permette di controllare in maniera capillare lo stato assicurativo di un mezzo: nel caso in cui dovesse essere sprovvisto, si rischia una sanzione che parte da 841 euro fino ad un massimo di 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Il Sistema Informativo delle Targhe (SITA) è aggiornato all'istante: le compagnie di assicurazioni infatti sono tenute a trasmettere immediatamente le informazioni sulle polizze stipulate con i propri clienti, in modo che anche pochi minuti dopo la stipula del contratto è possibile circolare senza il pericolo di segnalazioni.

Cos'è dunque obbligatorio esibire?

A differenza del contrassegno, che non è più necessario esibire, resta obbligatorio per il guidatore custodire a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, il documento cartaceo che attesta ufficialmente l’esistenza di una polizza RC, secondo il disposto di cui all’art. 180 del Codice della Strada.

Tale documento può essere esibito anche in formato digitale o con una copia stampata del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale. Tale opportunità è stata consentita dal momento in cui molti ormai ricevono i documenti di polizza via e-mail e gestiscono l’assicurazione dallo smartphone.

Quando risulterà utile il certificato assicurativo?

Nel caso di verifiche da parte delle forze dell’ordine e soprattutto in caso di sinistro stradale, per attestare la copertura assicurativa e per fornire gli estremi del proprio contratto alla controparte o alle autorità che eventualmente intervengono.

Inoltre, il certificato risponde alla necessità di comprovare il fatto di essere coperti da adeguata assicurazione qualora la propria polizza non risulti nella Banca dati Ania.

Il Ministero dell’Interno, a tal proposito, conferma che, ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati”.

Prevale dunque sull’eventuale controllo telematico, ove mai risultasse inopinatamente che l’assicurazione sia scaduta.

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In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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