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22/02/2022

Il controllo della velocità deve essere ben visibile dagli utenti della strada.
E questo vale sia per la postazione fissa sia per quella mobile (per esempio lo scout speed) a bordo del veicolo delle forze dell’ordine.

In caso contrario la multa non è valida, come ha di recente spiegato la Cassazione.

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Il caso pratico

Un automobilista impugna, innanzi al giudice di pace di Thiene, un verbale ove gli viene contestato un eccesso di velocità (avrebbe superato di 62km/h il limite di velocità di 50 km/ consentito), ma non ottiene l’annullamento della multa.

Stessa sorte in secondo grado: anche secondo il Tribunale di Vicenza la sanzione amministrativa è valida se la segnaletica “fissa”(che segnala che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità) è visibile.
Non rileva, invece, che la postazione di rilevazione del controllo, vale a dire l' “auto civetta” della polizia locale, non sia visibile.

L'automobilista non si arrende e propone ricorso in Cassazione.

 

L'articolo 142 del Codice della Strada

Secondo l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.

 

Controllo elettronico della velocità? Si, ma solo se è visibile e con avviso preventivo

 

I giudici della Cassazione si sono chiesti se la locuzione "preventivamente segnalate e ben visibili" vada interpretata come giustapposizione di una coppia di sinonimi oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo.

I giudici hanno scelto la seconda opzione.

 
Secondo la Cassazione l'art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada va interpretato nel senso che, sia per le postazioni fisse quanto che per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa devono essere entrambi soddisfatti affinché la rilevazione della velocità tramite la postazione possa ritenersi legittima (sentenza Cassazione 08/02/2022, n.4007).
Inoltre i giudici hanno anche chiarito che se la velocità di un veicolo viene rilevata mediante lo "scout speed", installato a bordo del veicolo in dotazione ai vigili urbani, sussiste l'obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile del dispositivo (sentenza Cassazione 22/10/2021, n.29595).
 

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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