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11/06/2018

E’ capitato quasi a tutti di ricevere e-mail o messaggi per servizi che non ricordiamo di aver richiesto e da Società a cui non abbiamo fornito dati sensibili come il nostro numero di telefono.
Finora una situazione come questa poteva essere quasi irrisolvibile. Oggi invece, in forza del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR UE 2016/679), che è entrato in vigore in data 28.05.2018 e che ha sancito – tra le varie novità – il diritto di accesso, tutti i consumatori potranno rivolgersi alle Società chiedendo di fornir loro i dettagli sui dati che hanno comunicato, di chiarire come vengono trattati e come sono stati ottenuti i dati stessi.

 

Il diritto di accesso, così come previsto dalla normativa comunitaria, si rafforza rispetto alla normativa passata tanto da acquisire il ruolo di diritto fondamentale delle persone fisiche. Questo al fine di garantire agli interessati una tutela della veridicità dei propri dati.

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Ma cos’è esattamente il "diritto di accesso"?

Il diritto di accesso – disciplinato dall’art. 15 del nuovo regolamento – consiste nella possibilità per l’interessato di richiedere al titolare del trattamento (la società di telemarketing che ci assilla con le più varie proposte commerciali, ma anche qualsiasi altra società, come ad esempio la propria banca o l’azienda che ci fornisce l’energia elettrica) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano.

In termini più generali, l’interessato può chiedere di prendere visione o estrarre copia dei vari tipi di documenti a lui riferibili. L’interessato può accedere alla propria informativa senza pagare alcuna somma. Resta ferma tuttavia la possibilità per il titolare di addebitare, in alcuni casi, un contributo spese basato sui costi amministrativi (per esempio in caso di richiesta di ulteriori copie di documenti).

 

Dopo aver esercitato il “diritto di accesso”, cosa succede?

Una volta ricevuta da parte dell’interessato la richiesta di accedere ai propri dati, il titolare del trattamento deve:

verificare l’identità dell’interessato che richiede l’accesso ai suoi dati, adottando tutte le misure necessarie per evitare che soggetti terzi possano abusivamente essere messi a conoscenza dei dati trattati;

fornire una copia dei dati personali oggetto del trattamento che lo riguardano;

fornire ulteriori informazioni tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

informarlo della possibilità di esercitare il diritto di rettifica, o cancellazione, o di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

Rispetto alla precedente normativa sulla privacy ...

... il titolare deve indicare il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso paesi terzi. Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti, i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente da remoto ed in modo sicuro i propri dati personali.

 
  • Nel caso in cui l’interessato presenti la richiesta di accesso mediante mezzi elettronici (ad es.: lo smartphone o il computer), salvo sua diversa indicazione, le informazioni dovranno essere fornite in un formato elettronico di uso comune.

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Per difendere i tuoi diritti rivolgiti ad un esperto ARAG o per saperne di più e trovare l’offerta giusta per te, visita la pagina La Tutela legale ARAG.

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano


Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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