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18/06/2018



Il bullismo è un fenomeno sociale di vessazione e persecuzione tra giovani, prevalentemente in ambiti scolastici, che ha assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, favorito com’è dalla potenza comunicativa dei contenuti online.

Si parla in questi casi di cyber-bullismo, cioè di condotte tenute attraverso l’utilizzo della rete.

Per la rapidità con cui internet permette la diffusione dei contenuti e dei danni che ne derivano, il cyber-bullismo è diventato un allarme sociale, tanto da indurre il legislatore a intervenire con la L. n. 71/2017.

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Qual´è lo scopo della norma?

Offrire una definizione del fenomeno così da poterlo reprimere con strumenti adeguati: si intende cyber-bullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

Cosa prevedono le nuove disposizioni per i reati di bullismo?

La forma di tutela dell’ammonimento del questore

Questo strumento è previsto anche in assenza di querela contro i maggiori di quattordici anni che pongano in essere condotte di rilievo.

L’ammonimento può essere ottenuto con una mera segnalazione presentata alla Pubblica Autorità, che descriva i fatti e le condotte censurabili. Il Questore convoca quindi il minore responsabile, unitamente ad almeno un genitore, ammonendolo e intimandogli la cessazione delle molestie. Il minore verrà comunque monitorato e talvolta obbligato a svolgere attività rieducative sino al compimento della maggiore età.

Lo scopo dell’istituto non è, comunque, solo di reprimere siffatti comportamenti, ma anche di dissuasione e di educazione.

Dal punto di vista della tutela, un elemento delicato riguarda la lotta alla diffusione online dei contenuti offensivi o derisori e la loro rimozione definitiva; non è impresa facile e non sempre è possibile.

Secondo la legge gli interessati possono chiedere “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”. Obbligato all'oscuramento è lo stesso soggetto che ha diffuso il contenuto ovvero i gestori di siti o social media. Se a 48 ore dalla richiesta non conseguono esiti positivi, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'autorità giudiziaria, per il blocco e la rimozione immediata del contenuto.

Nell'ambito del contrasto al fenomeno, il MIUR ha chiesto a quanti si relazionano con i giovani, genitori e personale scolastico, di individuare e denunciare comportamenti che lasciano presagire una possibile violazione o abuso.

Nel contesto scolastico, ove ormai proliferano tali condotte lesive, è previsto che ogni istituto debba individuare fra il personale docente un referente per le iniziative di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, mentre il preside dovrà assicurarsi di avvisare al più presto le famiglie dei minori coinvolti e ai loro autori vengano comminate esplicite sanzioni disciplinari, ma anche imposti percorsi rieducativi e di sensibilizzazione attraverso associazione ed enti preposti. Ciò perché, la lotta al bullismo e al cyber-bullismo non può essere confinata alle sole azioni di repressione e censura.

 

Come mai è nata la legge sul cyber-bullismo?

La legge sul cyber-bullismo nasce dal rapido cambiamento dei tempi e dalla necessità di monitorare e vigilare sugli ambienti, online e offline, in cui tali comportamenti proliferano, offrendo idonei strumenti di prevenzione e repressione.

In ogni caso è fondamentale l’impegno sociale e la pronta denuncia di comportamenti persecutori o di vessazione, non appena si manifestano.

Che servizi può offrirti ARAG?

Per fronteggiare episodi di cyber-bullismo, ma in generale per tutelare i diritti di tutta la famiglia quando si naviga e si acquistano prodotti online, può inoltre essere utile sottoscrivere una polizza assicurativa come ARAG Multioption Opzione Web@ctive.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna - Italy

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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