Se i coniugi hanno residenza diversa, chi paga l’IMU?
Per i motivi più vari, può capitare che i coniugi stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, che si possono trovare nello stesso territorio comunale oppure in altri Comuni.
In questo caso, fino a pochissimo tempo fa, veniva riconosciuto il beneficio fiscale a “un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”, a prescindere dai Comuni in cui fossero localizzate le unità immobiliari. (Art. 5-decies, comma 1, del DL n. 146/2021 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021)
La Corte Costituzionale è intervenuta ed ora non è più così, rendendo possibile la doppia esenzione.

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L'intervento della Corte Costituzionale
La limitazione all’esenzione IMU non può essere applicata soltanto in virtù del fatto che i coniugi non vivano nella stessa abitazione. Come indicato dalla Corte Costituzionale, spetta ai Comuni e alle autorità preposte verificare che i coniugi risiedano effettivamente nelle due abitazioni principali, come da loro dichiarato, e che non si tratti, invece, di situazioni di “seconda casa”. Un aspetto è infatti chiarito dalla sentenza:
Questa nuova disposizione può essere fatta valere già a partire dall'imposta dovuta per il 2022.
Chi ha già provveduto al versamento dell’imposta non dovuta, può chiederne il rimborso al Comune (entro cinque anni dal momento in cui è stato effettuato il versamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione), ad eccezione dei casi in cui sia stato emanato un accertamento IMU divenuto definitivo per mancata opposizione o sia stata emessa una sentenza passata in giudicato.
Il diritto alla doppia esenzione vale anche per i coniugi separati di fatto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che, qualora risulti accertata la frattura del rapporto, non sussiste più la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, nonché l’unicità del nucleo familiare, finalizzata a garantire l’agevolazione. La separazione rende inconciliabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto delle persone legate da un rapporto coniugale e ciò giustifica il riconoscimento del beneficio fiscale.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI
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