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19/02/2018

Nella vita di tutti i giorni sono molto frequenti, nonostante i vari accorgimenti, i casi di utilizzo non autorizzato delle carte di credito. E' un fenomeno in crescita, dovuto anche alla diffusione di internet e alla possibilità di effettuare pagamenti online.

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Si tratta di azioni illecite, messe in atto da ignoti, perseguite dall’art. 55 del decreto legislativo 231 del 2007: “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

Come dobbiamo comportarci nell'ipotesi in cui dovessimo riscontrare un utilizzo non autorizzato della nostra carta di credito?

  • Chiamare il numero verde, messo a disposizione dall'Istituto bancario o finanziario che ha rilasciato la carta di credito, e procedere al suo blocco. Questo consente di inibirne immediatamente l'utilizzo fraudolento da parte di terzi. Finché non si effettua tale procedura, tutti i prelevamenti ed addebiti effettuati da terzi restano a carico del titolare.
  • Una volta effettuato il blocco della carta, è necessario recarsi presso il più vicino posto di Polizia per sporgere denuncia. Questo consentirà all'autorità giudiziaria di poter svolgere le indagini penali, per cercare di risalire all'autore del reato. Nel contempo, la denuncia ci servirà per poter contestare all'istituto bancario o finanziario l’addebito delle somme, per ottenere la restituzione di quanto ci sia stato indebitamente sottratto.

In caso di un pagamento non autorizzato, è onere della banca o dell’istituto finanziario provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non sia stata causata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

Con riguardo specifico all'utilizzo fraudolento della carta, in generale la banca si comporterà nel modo seguente:

A fronte della denuncia e del disconoscimento delle spese addebitate, la banca o l’istituto finanziario, in base all'art. 11 del decreto legislativo n. 11/2010, dovrà riaccreditare al cliente la somma prelevata fraudolentemente dal suo conto corrente, salvo che non sia in grado di provare che egli abbia agito con frode o a meno che non si riveli una colpa grave dell’utilizzatore-cliente o risulti chiaramente che non abbia osservato gli obblighi di massima cautela, di custodia e del buon uso della carta.

Sulla somma dovuta a titolo di rimborso, la banca o l’istituto finanziario potrà unicamente trattenere un importo a titolo di franchigia, per un ammontare massimo di € 150,00.

Potrebbe capitare che il cliente, dopo aver richiesto il riaccredito della somma sottratta indebitamente, si veda rigettare la domanda di rimborso. In tale ipotesi è consigliabile, piuttosto che ricorrere subito all'autorità Giudiziaria, fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e gli istituti bancari e/o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Tale sistema consente una tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella prevista nel caso in cui si dovesse ricorrere al Giudice Ordinario. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti ma se l’istituto bancario o finanziario, contro il quale si agisce, non le rispetta, il suo inadempimento verrà reso pubblico. Il cliente, però, sarà costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria.

In tal caso ci si chiede se debba essere citato in giudizio l’ente che ha emesso la carta di credito o l’istituto bancario presso il quale abbiamo aperto il conto corrente sul quale viene addebitato l’importo dovuto. Per rispondere, è sufficiente richiamare una recente decisione del Tribunale di Firenze, in una causa in cui un privato aveva citato in giudizio una banca e l’ente emittente la carta di credito, affinché venissero condannate in solido al rimborso delle somme addebitate in conseguenza dell’illecito utilizzo della carta di credito da parte di un soggetto ignoto. Nella decisione, il Giudice del Tribunale ha chiarito che, in tali casi, l’onere economico derivante dall'uso indebito della carta non grava sulla banca depositaria delle somme sulle quali la carta stessa era appoggiata, ma sull'istituto emittente, che trae i vantaggi economici legati alla gestione della carta stessa.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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