Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

15/03/2022

Una società, alla quale sono stati commissionati determinati lavori, decide di “passare la palla” ad un’altra azienda, magari più competitiva nel realizzare un certo tipo di opera o di servizio.

Ecco il subappalto: si affida l’esecuzione di certe prestazioni a soggetti specializzati per evitare maggiori costi fissi e le difficoltà organizzative connesse alla ricerca di particolari competenze.
Questo avviene spesso nel settore edile ma anche in quello manifatturiero.

Le problematiche che possono nascere dal punto di vista legale, quando un appalto "è accompagnato" da uno o più contratti di subappalto, sono varie.

ARAG Tutela Legale Impresa

Proteggi la tua attività e vivi il tuo lavoro serenamente con ARAG Tutela Legale Impresa.

Che cos’è il subappalto?

Nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’appaltatore può avvalersi sia dell’opera di lavoratori autonomi (per es. un ingegnere), sia dello strumento del subappalto.

Facciamo un esempio per capire: una impresa edile riceve l’incarico di ristrutturare una casa e decide di dare in subappalto la fornitura e l’installazione dei serramenti.

Il subappalto è un contratto a carattere derivato rispetto al contratto principale di appalto, ma conserva una sua autonomia: le parti del subappalto possono stabilire prezzi e termini di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale.

 

Le norme nel codice civile

Il Codice Civile definisce l’appalto come quel contratto nel quale una parte (l’appaltatore) assume nei confronti di un'altra parte (committente o appaltante) l'obbligo di compiere, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 del codice civile).

Sempre nel codice civile si precisa che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 del codice civile).

 

Autorizzazione del committente al subappalto e oggetto del contratto

 
L'autorizzazione del committente può essere espressa o anche desumersi da fatti concludenti;
Può essere concessa attraverso un atto, separato, successivo alla conclusione dell’appalto;
Il consenso del committente non deve necessariamente riferirsi ad un determinato subappaltatore ma può essere preventivo e generico.
 


Per capire quali prestazioni possono essere oggetto di un subappalto occorre richiamare la distinzione tra:

Appalto di opere: può riguardare ad esempio la costruzione o ricostruzione di un immobile oppure le opere necessarie per la sua manutenzione, ecc. (in questo caso la materia è trasformata per la realizzazione di un nuovo bene o si interviene per la modifica di beni preesistenti);

Appalto di servizi: per esempio un servizio di trasporto (qui non si opera alcuna trasformazione della materia ma si fornisce una prestazione di fare che soddisfa la richiesta del committente).

Quella che viene richiesta al subappaltatore deve essere una prestazione strettamente connessa alla prestazione oggetto dell’appalto, nella quale (in tutto o parte di essa) deve essere materialmente compresa.
 

Il subappaltatore ha obblighi nei confronti del committente?

Non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l’uno agire direttamente nei confronti dell’altro e rimanendo a carico dell’appaltatore la responsabilità per il compimento dell’opera o del servizio nei confronti del committente originario.

In altri termini il subappalto non determina il sorgere di diritti od obblighi reciproci tra committente originario e subappaltatore.

 

Cosa accade se il subappaltatore esegue male la sua prestazione?

Se l'opera o il servizio presentano dei vizi, e questi dipendono da fatto del subappaltatore, chi ne risponde nei confronti del committente originario è l'appaltatore;
Non vi è quindi una responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
L'appaltatore non può agire in giudizio contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità.
 
Articolo 1670 del codice civile


L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, a pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia di vizi e difetti dell’opera entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Il committente originario non paga quanto dovuto: un caso pratico

La società alfa commissiona alla società beta la costruzione di un particolare macchinario.

La società beta comunica di aver terminato il lavoro ma la società alfa non ritira il macchinario perché il suo committente, che ha firmato il contratto con lei, si rifiuta di corrispondere il prezzo.

Come si è detto nel rapporto di subappalto il subappaltatore instaura un rapporto contrattuale soltanto con il proprio committente, vale a dire l'appaltatore, ed è soltanto a lui che può rivolgere la pretesa di pagamento del corrispettivo dovuto.

Allo stesso modo l'appaltatore non può andare esente da responsabilità, per l'inadempimento nei confronti del subappaltatore, per il semplice fatto che il committente non lo abbia pagato.

Cosa può fare il subappaltatore - la società beta - in questo caso?

É consigliabile innanzitutto mandare una diffida alla società alfa in cui si chiede il pagamento del prezzo e il ritiro del bene.

Se la società alfa non adempie spontaneamente, si può ricorrere ad un giudice sia per il pagamento sia per l’indicazione di un termine per il ritiro del macchinario.

Determinare il danno, conseguente al mancato tempestivo ritiro, con perdita di chance per altri lavori, è compito del giudice che basa la sua decisione sulle prove che vengono prodotte nel processo.

Attenzione: la società beta non può compiere azioni "arbitrarie" di disposizione del macchinario poiché chi ha costruito la macchina ne risponde comunque come custode.

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato a chi svolge attività imprenditoriale (copriamo le spese legali, per esempio, per la difesa penale, in caso di richiesta di risarcimento danni a terzi, se si ha una lite con i fornitori oppure i dipendenti).

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita questa pagina

Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Contatti e servizi