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23/05/2019


Anni di circolari, interpretazioni e dubbi legittimi sulla regolarità delle iscrizioni di tutti coloro che in Italia si sono iscritti come “Avvocati Stabiliti”, in virtù del titolo conseguito in Spagna, ma senza aver frequentato lo specifico Master en Abogacìa e aver superato l’esame di Stato in Spagna, così come previsto dalla legge spagnola n. 34/2006 che ha rinnovato le modalità di accesso alla professione forense.

Il TAR del Lazio ha chiarito come ci si deve comportare in questi casi.

 

Le conseguenze impattano sulla posizione sia di migliaia di italiani ancora iscritti all’albo speciale degli Stabiliti ex dlgs 96/2001, sia di tutti coloro che, sebbene iscritti nell’albo da oltre 3 anni, non abbiano ottenuto i requisiti di accesso alla professione forense in base alla legge spagnola dopo il 31 ottobre 2011, con l’iscrizione all’albo iberico prima e lo stabilimento in un Paese terzo successivamente.

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La sentenza del Tar del Lazio

Con la sentenza n. 3066/2018 il Tar del Lazio sancisce in maniera perentoria che per ottenere il riconoscimento del titolo da abogado in Italia occorre dimostrare di aver ottenuto una regolare iscrizione in un Colegio de Abogados spagnolo e cioè, in particolare, di aver avviato la relativa procedura di iscrizione all’albo prima del 31 ottobre 2011, ovvero di aver superato l’esame di Stato previsto dalla legge spagnola n. 34/2006. Pertanto, i cittadini italiani che dopo il 31 ottobre 2011 si sono stabiliti con il titolo spagnolo, senza aver frequentato un Master e senza aver superato l’esame di Stato, vengono considerati irregolari e, quindi, non sono validamente stabiliti né possono integrarsi nell’albo ordinario trascorso il triennio.

 

Il caso oggetto della sentenza riguardava un soggetto il quale, pur vantando il titolo formale di abogado presso l’Illustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma in Spagna, si era visto negare tale riconoscimento dal Ministero della Giustizia, in ragione del fatto che la sua iscrizione in tale collegio spagnolo era risultata irregolare, in base alla stessa disciplina normativa spagnola. Infatti, secondo il Ministerio de Justicia spagnolo, interpellato allo scopo dal Ministero della Giustizia italiano, la legge spagnola n. 34/2006 deve essere infatti interpretata nel senso che coloro che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di abogado in Spagna dopo il 31 ottobre 2011, pur apparendo regolarmente iscritti all’albo, in realtà devono considerarsi privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, per l’ottenimento del titolo di abogado, qualora non abbiano preventivamente frequentato con profitto il master previsto dalla legge spagnola e sostenuto il relativo esame di Stato.

Cosa è cambiato in sintesi

 
  • Fino al 31 ottobre 2011 per ottenere il titolo di abogado in Spagna era sufficiente possedere la laurea in giurisprudenza, senza necessità di sostenere alcun esame, mentre per effetto della ley n. 34/2006 per accedere alla professione è divenuto necessario superare un esame di abilitazione al termine di un apposito master.

  • Al fine di sanare una situazione di irregolarità della propria iscrizione “ex post”, come Avvocato Stabilito – magari dopo diversi anni di esercizio professionale - è necessario quindi frequentare il Master spagnolo e sostenere l’esame finale di abilitazione.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma


Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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