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23/05/2018

Quando un dipendente rimane coinvolto in un incidente stradale, anche al di fuori dell’orario e dell’ambito lavorativo, il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’assenza dal lavoro del dipendente stesso. Non tutti lo sanno.



Tra i danni indiretti che la compagnia assicurativa può essere chiamata a risarcire – e quindi quei danni che sono conseguenza, seppur non immediata, dello stesso incidente – rientrano anche gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare per l’assenza del lavoratore.

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Il diritto al risarcimento del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito della somma equivalente all’esborso “a vuoto” della retribuzione (e dei relativi accessori) corrisposta al dipendente infortunato.

Tale esborso si traduce infatti in un danno ingiusto, in quanto l’assenza del dipendente priva il datore delle prestazioni a lui dovute senza però sospendere l’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Se poi il datore di lavoro fosse in grado di provare di aver subito un danno maggiore rispetto alla sola retribuzione corrisposta nel periodo di assenza del lavoratore, potrà chiedere un risarcimento anche in misura maggiore.

Ma il datore di lavoro può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa?

L’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo per i danni causati in occasione del sinistro. La legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, per accentuare tale obbligo, ha attribuito al soggetto danneggiato dal sinistro la legittimazione a richiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore del responsabile. La giurisprudenza ha poi chiarito che nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicoli vanno incluse, oltre alle persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, anche quei soggetti che hanno subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo e quindi anche il datore di lavoro (Cass. Civ., 11100/91).

Quindi, il datore di lavoro che abbia subito un danno a causa dell’invalidità temporanea del dipendente, potrà rivolgere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. In caso di diniego da parte di quest’ultima, il datore di lavoro potrà poi agire in giudizio contro di essa.

È bene però ricordare che, prima di promuovere un giudizio di merito, è necessario invitare la controparte a partecipare alla Negoziazione Assistita. Solo poi, nel caso in cui l’assicurazione non dovesse aderire a tale invito o la procedura di negoziazione dovesse concludersi negativamente, il datore di lavoro potrà promuovere una causa innanzi al Giudice competente.

Che servizi può offrirti ARAG?

E se il datore di lavoro fosse in possesso di una polizza di tutela legale, la potrebbe utilizzare per farsi assistere in ogni fase della sua richiesta di risarcimento, senza doversi preoccupare delle spese legali o per i periti, anche nel caso in cui fosse necessario andare in giudizio.

Per difendere i tuoi diritti e quelli della tua azienda, rivolgiti ad un esperto ARAG, o per saperne di più e trovare l’offerta giusta per te, visita questa pagina.

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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