Multe stradali inviate via PEC
La privacy dei professionisti va tutelata
Se sei un professionista controlla sempre come ti viene notificata una multa.
Il Garante della privacy ha detto basta alle PEC contenenti un verbale, che chi collabora con te potrebbe visualizzare.
La notifica via PEC alla persona titolare di una impresa individuale, può essere fatta solo se il veicolo con cui la violazione è stata commessa è intestato ad una persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica, perchè in questo caso si può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, visto che potrebbe essere accessibile anche al personale dell’azienda.

ARAG Tutela Legale Professionista #Next!
Più protezione per la tua professione, e più serenità per te. Anche per le professioni sanitarie.
Dove si trovano gli indirizzi PEC?
Nel momento in cui gli enti accertatori devono notificare una violazione del Codice della Strada, devono anche verificare se chi deve ricevere la multa ha un indirizzo di posta elettronica certificata.
I vari indirizzi PEC possono essere forniti dagli automobilisti all'organo di polizia, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, oppure sono reperibili all'interno dei “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche” (INI-PEC).
Si possono sempre usare gli Indirizzi PEC dei professionisti? No.
In un primo tempo, gli enti accertatori ricorrevano anche agli elenchi professionali per il reperimento degli indirizzi PEC.
Il Garante della Privacy ha invece poi stabilito che se l’indirizzo di posta elettronica certificata non appare come strettamente personale, ma è riconducibile ad un uso lavorativo, le multe non si possono mandare (circolare del 17 novembre 2021 mandata dal Garante al Ministero dell’Interno).
Questa modalità di notifica comporterebbe infatti un alto rischio di violazione della privacy, in quanto alla casella di posta elettronica potrebbero accedere anche i collaboratori del professionista, rendendo così accessibili e visibili i suoi dati personali.
Nel dettaglio, secondo il Garante la notifica a mezzo PEC di una multa alla persona titolare di una impresa individuale può essere fatta solo se il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato ad una persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica.
La notifica all’indirizzo PEC, trovato consultando il registro INI-PEC, può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, visto che potrebbe essere visibile al personale dell’azienda.
La soluzione: da INI-PEC a INAD
Il registro INI-PEC, con riferimento alle imprese individuali, non consente di distinguere l’indirizzo della persona fisica da quello dell’impresa come persona giuridica.
L’indice dei domicili digitali delle persone fisiche deve essere in grado di separare l’aspetto “privato” da quello “professionale”.
Il problema di una violazione della privacy potrebbe essere definitivamente superato nel momento in cui sarà attivo l’INAD (indice nazionale dei domicili digitali) in cui si potrà specificare se la casella PEC è di lavoro o privata.
In sostanza, consultando l’ INAD, chi deve effettuare una notifica non dovrà più chiedersi se una casella PEC viene utilizzato per lavoro oppure no: il dato apparirà in automatico, rispecchiando la scelta fatta dal titolare della casella al momento dell’iscrizione nell'elenco.
In attesa della creazione e attivazione dell’INAD, Il Ministero dell’Interno ha reso applicabile il pensiero del Garante della Privacy, escludendo “….la possibilità di utilizzare gli indirizzi PEC riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista, poiché possono essere visibili anche al personale che collabora con l’intestatario della PEC”.
Per concludere, la notifica del verbale della multa a mezzo PEC non è obbligatoria, nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza ricorrere alla PEC.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato FRANCIOSA - PASSINI
Piazza Monte Grappa n. 11
00044 - FRASCATI (RM)
Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.
La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato anche in caso di procedimenti penali per presunte violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e se c'è la necessità di chiamare in causa la compagnia di responsabilità civile.
Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.
Per saperne di più visita la pagina ARAG Tutela Legale Impresa #Next!.
Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.