Videosorveglianza in azienda: cosa dice la legge?
Il datore di lavoro può verificare che l’attività dei dipendenti sia effettuata secondo le istruzioni da lui decise.
Ma questo controllo non deve mai contrapporsi al diritto dei lavoratori al rispetto della riservatezza.
Ecco che l'uso di telecamere, all'interno dei luoghi di lavoro, è un tema delicato.
Grazie all'analisi di un caso pratico cerchiamo di capire come deve comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui desideri installare degli impianti audiovisivi all'interno dell'azienda.

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Va innanzitutto ricordato che i limiti al potere di controllo del datore di lavoro, sui dipendenti, nascono dall'esigenza di preservare alcuni diritti inviolabili dei lavoratori (riservatezza, libertà e dignità).
Si tratta di principi sanciti fin dal 1970 con l'adozione della Legge n. 300/1970, detta Statuto dei Lavoratori.
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Lo Statuto dei lavoratori
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori si occupa di una particolare tipologia di controllo datoriale, il cosiddetto controllo a distanza, che avviene tramite strumenti tecnologici che permettono la vigilanza a distanza, sia spaziale che temporale.
Nella sua formulazione originaria questa norma sanciva un espresso divieto dell’uso “di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
La disciplina del controllo a distanza è stata modificata dal Decreto Legislativo 151/2015 (Jobs Act) che ha riscritto l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e per bilanciare le esigenze del datore di lavoro con il diritto dei lavoratori alla tutela della loro riservatezza.
La giurisprudenza ha successivamente chiarito quali sono le attività di controllo consentite da parte del datore di lavoro. -
Sistemi di videosorveglianza: sì, ma solo per certe finalità
Con il Jobs Act il divieto generale, previsto nell' articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, è scomparso.
Dunque oggi, affinché vi sia la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro:
- devono esserci delle specifiche esigenze organizzative/produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale;
- occorre la sottoscrizione di un accordo collettivo tra datore e rappresentanze sindacali.
In difetto di un accordo, il datore di lavoro deve rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro per ottenere l’autorizzazione.
Se si viola la normativa si rischia una sanzione penale, in base al combinato disposto degli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970).
In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna – BO
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