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11/05/2021

Quali sono le regole che disciplinano la cosiddetta videoassemblea?

In questo articolo trovi una breve guida.

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Videoconferenza solo se il 50% + 1 dei condomini è d'accordo

 

L' assemblea può svolgersi a distanza anche se il regolamento condominiale non prevede nulla al riguardo.

La maggioranza dei condomini deve però essere favorevole a tale modalità (sesto comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile).

 

L articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è stato modificato dal legislatore nel 2020.

Videoconferenza: su quale piattaforma?

 

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere menzionata la piattaforma elettronica (per esempio: Zoom, Meet) che si usa e l'ora della riunione (terzo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile).

L’avviso di convocazione dell'assemblea va spedito per raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Assemblea in videoconferenza: le delibere

 

Le delibere adottate dall'assemblea in videoconferenza hanno la stessa validità delle decisioni prese dall’assemblea che si svolge in presenza.

Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per l'avviso di convocazione (dunque a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano).

Si può registrare la "videoassemblea"?

 
L’ assemblea condominiale può essere videoregistrata solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
 

Se si vuole videoregistrare l' assemblea di condominio bisogna:

- raccogliere il consenso unanime dei partecipanti, intendendosi per questi non solo i condomini partecipanti alla riunione, ma anche i soggetti terzi invitati e lo stesso amministratore
- ottenere i consensi al momento della apertura della riunione on-line.

Il consenso deve essere espresso mediante una dichiarazione in forma scritta, per evitare future contestazioni.

La normativa incoraggia l'uso delle nuove tecnologie per lo svolgimento dell'assemblea di condominio.
Vi sono però persone che possono avere difficoltà ad usare le piattaforme digitali.
Inoltre se il collegamento alla piattaforma si interrompe, il condomino è considerato assente sino a quando non riesce a ripristinare l'accesso.

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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