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03.02.2022

Con l’aumento dei cantieri legati alle varie agevolazioni fiscali sulla casa (superbonus, ecobonus, sismabonus, ecc.), occorre fare ancora più attenzione ai furti che, in presenza di ponteggi nelle abitazioni singole o nei condomini, possono essere più facili da realizzare.

Chi risarcisce i danni in caso di furto agevolato dal ponteggio?

Che cautele deve adottare l’impresa a cui è stato dato l’appalto per i lavori?





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Cosa può accadere

Durante lo svolgimento di lavori edili ignoti si possono introdurre in un immobile unifamiliare o all'interno di uno degli appartamenti di un edificio condominiale, magari saltando su un balcone che viene raggiunto, con facilità, attraverso l'impalcatura montata per l'esecuzione delle opere convenute.

Il furto agevolato dai ponteggi: la responsabilità dell’impresa a cui viene dato l’appalto

L'autonomia dell'appaltatore implica che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei vari danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.

Quindi se viene provato che l’impresa ha, in modo colposo, reso più facile l’accesso (per esempio, non togliendo la scaletta di collegamento tra i vari piani della impalcatura), il committente potrà chiedere il risarcimento dei danni da furto all’impresa (art. 2043 del Codice Civile).

Ci sono dei casi in cui può essere considerato corresponsabile il committente? Si, ci sono.

Per esempio quando chi ha commissionato i lavori viola le regole di cautela (per es. una finestra viene lasciata aperta) oppure affida le opere ad un'impresa assolutamente inidonea (in questo caso l’evento potrebbe essere attribuito al committente per una presunta culpa in eligendo).

Responsabilità sia dell’impresa sia del condominio

In caso di ponteggi condominiali, per identificare chi è responsabile del furto, si indaga sia sul comportamento dell’impresa sia su quello del condominio.

Del danno patito da una persona il cui appartamento viene svaligiato da ladri, che usano dei ponteggi privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere sia l'impresa che ha messo i ponteggi, sia il condominio (sentenza Cassazione civile 17 marzo 2009, n. 6435 e da ultimo vedi anche ordinanza Cassazione civile - 27/12/2021, n. 41542).

Perché?

Perché l’impresa, se non adotta le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, ingenera una situazione di rischio.

Il condominio, a sua volta, è responsabile quale custode del fabbricato (art. 2051 del Codice Civile) o per culpa in vigilando o in eligendo, se risulta che ha omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa ovvero ne ha scelto una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera.


Come si valutano i fatti?

È molto importante ricostruire le modalità di accesso all'appartamento, l’eventuale assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza o meno di porta blindata nell'appartamento, ecc. .

Le imprese, per non incorrere in responsabilità, devono fare in modo che le impalcature siano illuminate e che non siano usate in modo anomalo.

Il condominio, a sua volta, deve non solo fare inserire nel contratto di appalto clausole che impongono all’impresa di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, ma anche farsi parte attiva affinché quelle clausole siano rispettate.

A vigilare sull'operato dell'impresa ci pensa l'amministratore.

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I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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