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11/10/2019

 

Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza in tema di targhe estere.



Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del Decreto Sicurezza, il Senato ha inserito anche alcune modifiche al Codice della Strada, poi definitivamente trasfuse nella legge di conversione n. 132 del 2018.

In particolare, le modifiche apportate al D. L. 113/2018 hanno sancito misure più stringenti sulla circolazione di veicoli immatricolati all’estero (Art. 29- bis).

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La nuova normativa sulla circolazione di veicoli con targa estera


L’art. 29- bis è finalizzato ad arginare il fenomeno, sempre più diffuso negli ultimi anni, dell’utilizzo di automobili provenienti da altri Paesi per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative e risparmiare sulle imposte di bollo e sull’assicurazione (tale articolo ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S.).

Il Parlamento ha così inteso ridurre la possibilità di circolare legalmente nel territorio dello Stato con auto immatricolate all’estero.
Innanzitutto, il decreto ha introdotto il divieto, nei confronti di chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo che si tratti di veicoli acquisiti in leasing o in locazione senza conducente, da imprese stabilite nella U.E. non aventi sede in Italia, o di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato della U.E., non avente sede in Italia.

Al di fuori di questi casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo da euro 712 a euro 2.848, e l’immediata cessazione della circolazione del veicolo, che verrà immediatamente trasporto e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. E’ prevista altresì la confisca amministrativa del mezzo.

 

Le modifiche all’articolo 132 C.d.S., che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero


Per i veicoli con targa estera che circolano in Italia da oltre un anno, è previsto il divieto di circolazione, anche se a guidarli è una persona non residente.
Trascorso il termine di un anno, qualora il veicolo si trovi ancora nel territorio italiano, l’intestatario dovrà chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, dopo aver consegnato il documento di circolazione e le targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art. 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

L’Ufficio motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alla competente autorità dello stato che li ha rilasciati. In caso di violazione, è prevista una sanzione pecuniaria da € 712 fino ad € 2848 e, nel contempo, l’organo che avrà accertato la violazione, trasmetterà il documento di circolazione alla motorizzazione.

 

Fa fede la residenza anagrafica del conducente.


Il presupposto principale del divieto di condurre un veicolo immatricolato all’estero riguarda la residenza anagrafica del conducente. Al fine della sussistenza del divieto non ha rilievo che il conducente abbia anche una seconda residenza in un altro Stato appartenente all’Unione Europea o fuori l’Unione Europa. Ciò che fa fede è unicamente la residenza da più o meno di 60 giorni nei registri anagrafici dello Stato italiano. In occasione del controllo su strada, la residenza del conducente verrà riscontrata sulla base di documenti di identità italiani ovvero della patente di guida italiana che contengono questa informazione.

Nel caso in cui manchino questi documenti o sorgano dubbi circa l'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l’interessato verrà invitato a dichiarare la sua residenza attuale e da quanto tempo sia effettiva oppure, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla, specificando altresì il luogo in cui dimora o è domiciliato in Italia.

 

Le modifiche all’articolo 196 C.d.S., in tema di responsabilità solidale per le violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie.


Tale modifica stabilisce che in solido con l'autore della violazione è obbligato il locatario, nel caso di locazione senza conducente, oppure l'intestatario temporaneo, nei casi in cui il veicolo sia nella disponibilità di una persona diversa dal proprietario, per più di 30 giorni ai sensi dell'articolo 94 comma 4 bis del Codice della strada.

Infine, nel caso di veicoli con targa estera, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso sia avvenuta contro la sua volontà.

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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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