Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

08/09/2020


Si è discusso a lungo sulla problematica relativa alle targhe di prova delle automobili: secondo il parere della Polizia Stradale, andrebbe utilizzata esclusivamente su veicoli non ancora immatricolati, così come previsto dal codice della strada.

Dal punto di vista legale, l’interpretazione del Ministero dell’Interno ha fondamento, ma mal si concilia con la consolidata prassi da parte di concessionarie e officine di far circolare con la targa provvisoria anche veicoli regolarmente immatricolati ma sprovvisti di assicurazione, prevalentemente per collaudare automobili in riparazione o manutenzione.

Una recente sentenza della Cassazione conferma la linea rigida del codice della strada: sulle auto immatricolate non si potrà più usare la targa prova e la copertura assicurativa della polizza Rc Auto dovrà quindi essere quella del veicolo a motore già immatricolato, non quella legata alla targa prova.

ARAG Contestazione sanzioni stradali

Tutela i tuoi diritti, quando ricevi una multa!

Per questa targa, un utilizzo non sempre lecito

Col tempo, da parte dei commercianti di automobili, ha preso piede un utilizzo improprio e non lecito della targa di prova, per circolare con un’auto già normalmente targata, non per esigenze di collaudo di veicoli, ma per altri usi, semplicemente per evitare di pagare assicurazione e revisione.

Sanzioni sospese, in attesa di un chiarimento definitivo

La complessità della questione, che con il tempo ha acquisito una particolare rilevanza per gli operatori economici del settore, ha imposto l’individuazione di una soluzione condivisa che potesse cercare di salvaguardare il diritto di libera iniziativa economica senza compromettere la sicurezza della circolazione.

Per risolvere la controversia tra Polizia Stradale e Motorizzazioni Civili era stata chiesta la pronuncia del Consiglio di Stato, sollecitato ad intervenire dalle varie associazioni di categoria, per chiarire una vicenda che rischiava di “limitare fortemente le attività degli operatori”.

Il parere del Consiglio di Stato non è mai arrivato: a pronunciarsi è stata invece la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 25 agosto scorso, ha stabilito un principio che avrà pesanti ripercussioni sul mondo della distribuzione automobilistica: “Dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”.

Di fatto, con questa sentenza, la Cassazione si è allineata alla circolare con cui il Ministero dell’Interno, il 30 maggio 2018, aveva stabilito lo stesso principio, puntualizzando che...

la circolazione su strada con targa di prova è consentita per veicoli non ancora immatricolati, sprovvisti perciò di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione. Si può circolare con targa di prova anche su veicoli già immatricolati per effettuare prove tecniche, però essi devono essere in regola con l’assicurazione e la revisione. E’ utilizzabile, ad esempio, nel caso di un veicolo commerciale nuovo il cui allestimento venga modificato prima dell’immatricolazione; in tal caso, infatti, l’officina avrà la necessità di provare l’autovettura su strada, durante i lavori di trasformazione.

Con l’emanazione della Circolare del 30 maggio 2018 (300/a/4341/18/105/20/3), indirizzata a Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di finanza e alle Prefetture Italiane (in attesa del parere del Consiglio di Stato), il Ministero dell’Interno aveva inoltre sospeso le sanzioni nei confronti degli operatori del settore automobile (meccanici, rappresentanti, rivenditori di automobili ecc.) che avessero utilizzato targhe di prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per la loro attività.

Il Ministero dell'Interno ha nel frattempo confermato la sospensione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo dell’assicurazione RC Auto nell'utilizzo della targa prova da parte degli operatori del settore automobile, ma resta il fatto che, secondo la sentenza della Cassazione, le concessionarie e le officine del comparto non potranno più usare le auto in riparazione o in conto vendita per dimostrazioni varie o test, utilizzando la targa prova, come è sempre stato fatto. Lo stesso vale per un venditore di auto usate o km 0 ferme, che attendono solo di essere vendute.
In sostanza, significa che dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

Un bel problema per il settore auto, già da tempo in crisi per altri motivi.

Importante sottolineare un ultimo dettaglio non di poco conto. Se il personale di un’officina circola con targa di prova su un veicolo non in regola con l’assicurazione e/o revisione, la responsabilità penale e civile per eventuali incidenti, ricade non solo sull’officina, ma anche sul proprietario del veicolo.

Quindi, targa prova ok, ma solo a certe condizioni!

La targa provvisoria non autorizza la circolazione di un determinato veicolo ma l’esercizio di una determinata attività che per la sua potenziale pericolosità può essere esercitata solo da determinate categorie di tecnici riconosciuti. Lo conferma il fatto che la targa prova non è associata stabilmente ad un veicolo ma può essere trasferita su qualsiasi veicolo, purchè il Ministero dei Trasporti abbia verificato la sussistenza dei requisiti del soggetto autorizzato, il quale dovrà essere sempre a bordo durante la prova.

E' necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia, in particolare di quelle dell’art. 98 del Codice della Strada, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, secondo cui “Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega”.

Che polizza ti offre ARAG?

Per saperne di più su come difendere i tuoi diritti e per e trovare l’offerta giusta per te, visita questa pagina.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Potrebbero interessarti anche...

Contatti e servizi