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24/10/2023


A seguito di ogni riforma della giustizia accade che vi sia un periodo di assestamento e di forte incertezza che, nella maggior parte dei casi, produce l’effetto diametralmente opposto rispetto agli obiettivi che avevano animato le intenzioni del legislatore.

Non fa eccezione la Riforma Cartabia, che al 30 giugno 2023 ha registrato l’entrata in vigore dell’ultima tranche di novità che hanno conferito una forte spinta innovativa all’istituto della mediazione civile e commerciale - introdotto con il D.Lgs.28/2010 - sia da un punto di vista procedurale, che sotto il profilo sostanziale.


In tema di mediazione, quindi, le principali novità riguardano:

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L'estensione dell'ambito di applicazione

La mediazione diviene obbligatoria non solo per le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone.

L'eliminazione dell'incontro filtro

La più importante novità del procedimento di mediazione riguarda la eliminazione del primo incontro nel quale il mediatore si limitava ad accertare la corretta istaurazione del contraddittorio e spiegava vantaggi e benefici della mediazione invitando le parti a manifestare la propria volontà di aderirvi; in tale ipotesi, il mediatore rinviava le parti per un secondo incontro invitandole al pagamento della relativa indennità.

A partire dall’01.07.2023, il nuovo primo incontro sarà di mediazione effettiva e, dunque, le parti dovranno essere presenti e cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

Pur mancando ancora i decreti attuativi, si deve osservare come, con l’attivazione della mediazione, le parti non sosterranno più il solo costo dovuto per le spese di avvio ma dovranno versare all’Organismo di mediazione una indennità il cui importo sarà determinato sulla base delle tabelle che verranno predisposte, in termini inferiori a quelli attualmente vigenti. In seguito, in ipotesi di accordo o prosecuzione degli incontri, le parti dovranno pagare una ulteriore indennità integrativa.

 

Delegati e assistenza legale

Dal primo luglio 2023, i soggetti diversi dalle persone fisiche potranno stare in mediazione anche avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia, mentre le persone fisiche dovranno presenziare personalmente, salva possibilità di delega in presenza di giustificati motivi.

In particolare, l’amministratore di condominio potrà proporre l’istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.

L’obbligo di assistenza dell’avvocato rimane in vigore, ma solo per le mediazioni obbligatorie e per quelle demandate dal Giudice.

 

Competenza per territorio e durata

In linea generale, la competenza per territorio della mediazione segue i criteri del giudizio rispetto al quale costituiscono condizione di procedibilità; con la riforma diventa operativa la norma che consente di derogare alla competenza dell’organismo di mediazione, su accordo delle parti.

In relazione alla durata, vengono individuati dei limiti massimi ovvero un periodo non superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre su accordo delle parti successivo all’instaurazione del procedimento ma antecedente alla scadenza del primo trimestre.

 

Mediazione delegata o demandata

La riforma ha previsto che la mediazione possa essere demandata dal giudice anche in sede di giudizio di appello e fino al momento della precisazione delle conclusioni: il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, potrà disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità e se, alla data di rinvio del processo, per la verifica dell’esito della mediazione, il tentativo non sia stato esperito, il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda giudiziale.

 

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Facendo proprio un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la riforma ha disposto che in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo in materie rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria, sarà la parte opposta a dover introdurre la procedura di mediazione.

 



Il nuovo assetto della procedura di mediazione impone al legale ed al cliente di eseguire una attenta analisi preliminare del contenzioso, di condividere una strategia difensiva sin dai primi incontri nonché di individuare in maniera precisa l’obiettivo finale del cliente; solo in questo modo si potrà affrontare in maniera corretta e proficua il primo incontro di mediazione. Il confronto avvocato/cliente dovrà essere estremamente trasparente, al fine di individuare i margini di trattativa ed il punto di “rottura” della mediazione, oltre il quale deve essere ritenuta inutile ogni ipotesi conciliativa.

La nuova mediazione, ove correttamente approcciata dalle parti, costituirà uno strumento effettivamente deflattivo della giustizia che, senza dubbio, esporrà le parti negligenti, ovvero coloro che non avranno aderito alla mediazione, a condanne nei successivi giudizi in ipotesi di soccombenza. Infatti, è bene evidenziare che la parte soccombente nel giudizio, qualora non abbia partecipato alla mediazione, potrà essere condannata dal giudice al pagamento di una indennità pari all’importo del contributo unificato, nonché al risarcimento dei danni in favore della controparte, per un importo pari agli onorari dovuti al legale per l’attività svolta. Quindi, in linea di principio, converrà sempre aderire ad un invito alla mediazione, chiesta da un terzo che intenda far valere un suo diritto nei nostri confronti, in quanto così facendo eviteremo di incorrere in ulteriori spese, qualora, fallita la mediazione e promosso il giudizio, l’esito dello stesso sia a noi sfavorevole.

Lo scopo della mediazione è proprio quello di mettere le parti intorno ad un tavolo e discutere del problema, con l’intento di trovare una soluzione conciliativa che possa impedire di promuovere un giudizio civile, ma è fondamentale che tutte le parti, armate di buona volontà, si sforzino, valutando anche positivamente la possibilità di cedere e riconoscere alla controparte qualcosa. Infatti, non sarà mai possibile raggiungere nessun accordo, ove le parti siano ferme nelle loro posizioni senza voler concedere qualcosa alla controparte.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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