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27/12/2019


Le piattaforme web come portali, blog, social network, forum, eccetera, consentono un accesso indiscriminato da parte degli utenti e la diffusione massiva di contenuti di ogni genere, che non sempre sono appropriati ed equilibrati.

Può succedere che alcuni navigatori, spinti dall'apparente anonimato della tastiera, si lascino andare a commenti ed esternazioni sopra le righe, sconvenienti ed offensive, che ledono i diritti, la dignità e la reputazione di altre persone o di determinate categorie di persone (gruppi etnici, politici, sportivi ecc.).


La divulgazione di questo tipo di contenuti, che ledono la dignità, il decoro e la reputazione di una persona o di un gruppo di persone, può integrare il reato di diffamazione.

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La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il reato di diffamazione si configura non solo se l’azione è compiuta nel mondo reale, ma anche attraverso l’utilizzo della “rete”, in quanto la realtà virtuale è assimilabile ad un luogo pubblico, ove gli utenti rappresentano una platea in grado di recepire il messaggio.

La diffusione di un contenuto diffamatorio attraverso la rete, in particolare su un social network come Facebook, integra il reato di diffamazione aggravata, poiché è in grado di raggiungere un numero indiscriminato e potenzialmente infinito di persone (Cass. 50/2017) alla stregua del mezzo stampa.

Quali sono gli strumenti difensivi che la legge mette a disposizione di chi rimane vittima di diffamazione di tipo “virtuale”?

 

1. La prima azione da compiere è la segnalazione tempestiva della condotta diffamatoria al gestore della piattaforma (provider).
La segnalazione deve ovviamente essere accompagnata dalla richiesta di cancellazione immediata del contenuto.

 

2. Poiché la diffamazione è un reato previsto dall’art. 595 del Codice Penale, la persona offesa può proporre querela e denunciare i fatti alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia Postale, Garante della Privacy ecc.), allegando le prove a suffragio, come ad esempio il link o la stampa della pagina web diffamatoria.

Quale soggetto tenuto a vigilare sul corretto utilizzo della piattaforma, il gestore deve attivarsi prontamente e rimuovere i contenuti offensivi; laddove non si attivi potrebbe concorrere nel reato di diffamazione per omissione.

Per la denuncia è fondamentale fornire tutte le prove a disposizione

È di fondamentale importanza raccogliere immediatamente tutti gli elementi che si ritengono diffamatori, come per esempio testi ed immagini; l’eventuale rimozione potrebbe infatti cancellare le prove, con l’impossibilità di tutelare gli interessi della parte offesa.

Il consiglio è quello di effettuare immediatamente un salvataggio o un semplice screenshot dei contenuti lesivi, se possibile autenticandolo attraverso la marcatura temporale con apposite applicazioni scaricabili dal web, in grado di validare il contenuto digitale.

Può essere utile anche l’eventuale testimonianza di soggetti che hanno letto i contenuti.

Il sequestro preventivo

Tra gli strumenti adottabili dalle autorità competenti rientra anche il sequestro preventivo.

La Cassazione Penale, Sez. V, con la sentenza 24 marzo 2016 (ud. 25 febbraio 2016), n.12536, è infatti intervenuta sul tema della diffamazione a mezzo stampa, affermando che i mezzi di comunicazione quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, in quanto non registrati e non aventi un direttore responsabile, non rientrano nel concetto di “stampa”, quindi possono essere oggetto di sequestro preventivo, non godendo affatto delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero, di cui, invece, godono i mezzi di comunicazione registrati.

 

Nel caso di rinvio a giudizio, la persona offesa può costituirsi parte civile, in modo che il giudice oltre a provvedere sulla sanzione penale, provveda anche per il risarcimento dei danni patiti dalla persona.

L’azione civile può comunque essere intrapresa anche in via autonoma, citando in giudizio l’utente diffamatore e chiedendo al giudice la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile).

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In collaborazione con:

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Galleria del Toro, 3
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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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