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05/07/2021

Un professionista che non mette nero su bianco le intese raggiunte con il cliente rischia di non poter far valere i suoi diritti in un’aula di tribunale.

Caso tipico è quello del mancato pagamento del compenso da parte di un cliente che eccepisce l'inesistenza dell'incarico professionale.

Come fa il professionista a provare l’esistenza dell’accordo?

Vediamolo insieme.

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Contratto d'opera intellettuale: il consenso si manifesta anche solo oralmente

 

Il contratto d’opera intellettuale è un contratto in base al quale un professionista (commercialista, notaio, architetto, geometra, ecc.), si impegna a eseguire una prestazione intellettuale dietro pagamento di un compenso pattuito liberamente tra le parti o in base a tariffe professionali.




C'è un accordo scritto tra professionista e cliente

 

... quali elementi dovrebbe contenere?

 

la descrizione dettagliata dell'opera o del servizio richiesti

i documenti eventualmente necessari alla progettazione e /o realizzazione

i tempi di consegna da parte del professionista

il prezzo pattuito ed i tempi di pagamento

la data e le modalità di recesso

 

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Non c'è un accordo scritto: è un potenziale problema sia per il professionista che per il cliente

Infatti il professionista, al fine di ottenere il pagamento del compenso, deve provare di aver ricevuto un mandato in qualsiasi forma, idonea a manifestare in modo certo la volontà di avvalersi della sua opera da parte del cliente.

Se non esiste un incarico scritto, il cliente rischia di dover pagare la prestazione ad un prezzo più alto rispetto a quello che credeva di avere concordato a voce.

Il contratto di prestazione d'opera, scritto e firmato dalle parti, è l'unico riferimento per un eventuale contenzioso e dunque sarebbe opportuno compilarlo per evitare problemi di interpretazione.

Come si prova la volontà delle parti in caso di accordo verbale?

Con riferimento al corrispettivo dovuto al professionista occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2225 del Codice Civile, il corrispettivo per la prestazione, nel caso non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Pertanto il professionista, per ottenere eventuali ulteriori pagamenti, deve provare necessariamente mediante testimoni che era stato pattuito un corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrisposto.

In secondo luogo può ricorrere alle tariffe professionali in vigore e/o all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’attività svolta.

 

Incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione

Il contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisce al pari di un soggetto privato, necessita della forma scritta a pena di nullità (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11465/2020).
Il conferimento dell’incarico deve essere formalizzato mediante un atto, sottoscritto dal professionista e dall’organo che ha la rappresentanza dell’ente all’esterno, contenente l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso.

 

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale qualificato anche in caso di vertenze con clienti e fornitori.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

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