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20/04/2021

 

Camminare guardando il proprio social preferito sul cellulare.
A chi non è capitato almeno una volta?
Siamo diventati pedoni disattenti, distratti, in qualche caso particolarmente imprudenti.
Il fenomeno è talmente frequente che in una città della Cina è stata creata una corsia pedonale riservata a chi usa lo smartphone.

E se si viene coinvolti in un incidente stradale quali solo le conseguenze?
Come stabilisce un giudice chi ha ragione e chi ha torto?

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La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Evento prevedibile, evento non prevedibile

Un caso realmente avvenuto aiuta a capire cosa significa evento imprevedibile in questo contesto.

Secondo il Tribunale di Trieste un pedone che attraversa la strada mentre parla al telefono, senza rispettare le normali regole della prudenza, costituisce un ostacolo improvviso.
Talmente improvviso che non si può pretendere che il conducente riesca ad evitarlo.

Nel caso concreto il pedone era sceso in modo repentino dal marciapiede continuando a parlare al telefono e senza guardare se stavano sopraggiungendo dei veicoli.

Il Tribunale di Trieste attribuì l’80% di responsabilità al pedone: il suo comportamento anomalo ed imprevedibile aveva contribuito, in modo determinante, a causare l'evento (sentenza n. 380/2019).


Il pedone investito non ha sempre ragione

 


 

Il nostro codice civile stabilisce una regola generale che vale per qualsiasi tipo di incidente stradale.

Il conducente di un veicolo deve risarcire il danno prodotto, a persone o a cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento (art. 2054 del codice civile).

È una presunzione di responsabilità che vale anche nel caso in cui venga investito un pedone.

Il conducente del veicolo per non essere dichiarato responsabile deve provare:

- che la propria condotta è conforme alle regole del codice della strada
- che il pedone si è comportato in modo improvviso e imprudente
- che non si poteva evitare l'impatto neppure con la massima diligenza.

La giurisprudenza: attenzione a come si comporta in concreto il pedone

In passato il pedone era considerato l'utente debole della strada.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente attribuiva quasi sempre la colpa del sinistro all’automobilista, anche quando il pedone investito era stato poco attento.

Ora l’approccio dei giudici è cambiato: il conducente non è responsabile se il pedone ha una condotta imprevedibile e negligente.

Dunque quando l’automobilista si trova nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone o, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti, non deve risarcire il danno.

Per esempio il pedone che non attraversa sulle strisce pedonali e sbuca da due autobus in sosta impedisce al conducente di un motociclo qualsiasi manovra di emergenza per evitare l'impatto (sentenza Cassazione n. 29833/2020).

Cellulare si, cellulare no? meglio non rischiare

Lo smartphone è una grande invenzione.

Grazie ad esso abbiamo accesso a tantissime informazioni, ovunque ci troviamo, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Usiamolo dunque perché è utile ma, quando attraversiamo la strada, alziamo lo sguardo e rimaniamo vigili.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato, del perito e dà un supporto legale continuo: prima di ricorrere al giudice, durante il giudizio e dopo la sentenza.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più e trovare la polizza giusta per te, visita la pagina Tutela legale ARAG per la Famiglia.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale G. Mazzini, 123
00195 Roma (RM)

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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